29/03/2024
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Processo agli spoletini: nuova udienza
22 settembre, in Corte d’Assise a Terni riprende il processo Brushwood

Il processo ai 4 ragazzi spoletini costruito intorno al teorema
terroristico dell’accusa della Procura di Perugia riprende con la
sesta udienza, e riprende dal punto in cui era stato lasciato il 30
giugno, ovvero dall’eloquente silenzio con il quale l’ufficiale dei
ROS responsabile dell’operazione, non ha risposto alle domande di uno
dei giudici: “quale è la struttura del gruppo? Quali sono le sue armi?
Quali sono i collegamenti con altri gruppi nazionali?  Quali sono le
sue fonti di finanziamento? Quale è il luogo in cui si incontrano i
suoi membri? Con quanta regolarità?”

Un silenzio che vale più di qualsiasi risposta, perché parla del nulla
su cui sono basate le accuse di terrorismo.

Terrorismo che è ( lo ricordiamo con le parole di un GIP che pochi
mesi orsono non ha rinviato a giudizio per terrorismo 12 giovani di
Pisa ) : “La finalità del terrorismo consiste nell'incutere timore
nella collettività con azioni criminose indiscriminate, miranti a
scuotere la fiducia nell'ordinamento e indebolirne le strutture (
Cass.sez. I 87/176946; si veda inoltre la decisione quadro del
Consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità
Europea 22 giugno 2002 n° 164, che individua come compiuti " per
finalità di terrorismo" gli atti " diretti a intimidire gravemente la
popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche o sociali del paese" e come
"reati terroristici" quelli che costituiscono attentati alla vita e
all'integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta
portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di
infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali,
fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche,
chimiche e biologiche. Decisione consiglio CEE 22/6/200 num.164
)………………….....

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p. non è
necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma
occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzata che presenti
un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione
di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di
pericolosità, correlata all'idoneità della struttura stessa al
compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione
è finalizzata la costituzione dell'associazione (Cass.sez.I.n°34989
del 10 7 2007).”

Insomma un “film” che a Spoleto non ha visto nessuno, se non i giudici
di Perugia e la Presidente della Regione che ha manifestato immediate
felicitazioni per ROS e Giudici.
Per martedì alle ore 9 sotto il tribunale di Terni è previsto un
Presidio per non far dimenticare una storia che deve ancora scrivere
la pagina della verità, quella dell’innocenza dei quattro ragazzi di
Spoleto.



COMITATO23OTTOBRE


Inserito domenica 20 settembre 2009


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