19/04/2024
direttore Renzo Zuccherini

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Il Piano paesaggistico regionale
Osservazioni del Wwf


 Regione Umbria, Direzione Regionale Ambiente e Infrastrutture
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio,
 all’ att.ne del dott. Endro Martini, Piazza Partigiani 1, 06121 Perugia
 
e p.c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
arch. Francesco Scoppola, P.zza IV Novembre 36, 06123 Perugia

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
arch. Anna Di Bene, Via Ulisse Rocchi 71, 06123 Perugia

Provincia di Perugia, Area Ambiente e Territorio
all'att.ne dott. Carlo Brunori
Via Palermo 106, 06126 Perugia
Provincia di Terni, Settore Assetto del Territorio, Edilizia e LL.PP.
All'att.ne dell'Arch. DonatellaVenti
Terni
Regione Umbria, Servizio Aree Protette, Valorizzazione
Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, all’att.ne del
dott. Paolo Papa, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia

Perugia, 31 dicembre 2009

0ggetto: Osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale di cui alla Pre-adozione Del.G.R. n.1370  del 05.10.2009,  da parte dell'Associazione WWF


Osservazioni generali

1. Una prima osservazione riguarda la redazione del PPR. Sia il preliminare (versione disponibile dal 9 settembre 09) che la pre-adozione del 5.10.2009 sono redatti in modo approssimato, pieni di refusi, mancanza di indici,  revisioni sostanziali rispetto a versioni precedenti non evidenziate. Tutto ciò ha reso estremamente arduo e oneroso l'esame del piano da parte di chi, come noi, ha voluto entrare nel merito. Questo ha causato tempi lunghi tali da vanificare prime osservazioni sul Preliminare e difficoltà di formulare giudizi e proposte organiche sulla versione attuale.
Riteniamo che per una effettiva ed efficace partecipazione occorre predisporre elaborati in primo luogo comprensibili, verificati, consultabili facilmente, con evidenziati gli argomenti trattati e quelli ancora da trattare, ecc.

2. Una seconda osservazione riguarda il Rapporto ambientale. Tale rapporto è secondo noi cruciale nel processo di costruzione del PPR.
D'altra parte perché svolgesse appieno il suo ruolo, sarebbe dovuto essere redatto nella fase preliminare lo stato del paesaggio umbro, evidenziando le dinamiche in atto e le tendenze al futuro (scenario al futuro senza piano),  le ragioni delle dinamiche negative (dal punto di vista della sostenibilità socio-economico-ambientale-paesaggistico con le dovute quantificazioni),  cosa non ha funzionato delle salvaguardie e vincoli esistenti e perché. A partire dai PUT fino ai PRG e autorizzazioni paesaggistiche.
Questo  avrebbe consentito di pervenire ad un confronto tra le parti sociali sulla base di un quadro diagnostico e previsivo condiviso, capace di responsabilizzare ognuno, per individuare obiettivi, scenari e azioni.
Ma questo quadro è mancato e manca. Mancano i conti sui costi pubblici e privati della struttura insediativa che si è andata trasformando negli ultimi decenni.
E manca malgrado sia, almeno in parte, previsto nell'Indice consegnato a settembre: scenario zero, scenari alternativi, comparazioni, ecc.

2.1 Meritano un'osservazione a parte i cosiddetti indicatori: quelli proposti sono solo burocratici, relativi agli adempimenti (si/no/quando) degli enti. Nulla potranno dire degli effetti del PPR sul paesaggio. D'altra parte andavano individuati indicatori sullo stato attuale del paesaggio per poter monitorare i mutamenti nel futuro.

3. Una terza osservazione, correlata alla seconda, riguarda la Visione Guida, definita nel piano “un'immagine del paesaggio regionale al futuro che rappresenta lo scenario voluto dall'amministrazione regionale”.  Quello che emerge dallo “scenario” è: la Regione, d'intesa con gli altri enti, compreso il Ministero dei beni culturali, persegue lo sviluppo insediativo lineare lungo   gli assi infrastrutturali principali. La carta evidenzia questi corridoi insediativi senza soluzioni di continuità. La relazione e le disposizioni attuative intendono garantire (in che modo?) varchi ecologici e coni visuali. Questa scelta “strategica”, assolutamente in controtendenza  con le scelte precedenti (almeno a parole),  con la carta europea del paesaggio che privilegia il policentrismo quale organizzazione insediativa sostenibile, non è assolutamente motivata e valutata nelle sue conseguenze: costi economici, ambientali, sociali, paesaggistici.
D'altra parte si pone in netta contraddizione con l'armatura insediativa storicamente determinata, e con gli intendimenti di alcune parti della relazione e del rapporto ove si evidenzia la necessità di compattare gli insediamenti intorno ai centri e alle stazioni.

Troppe contraddizioni, che si riversano nell'apparato vero e proprio del PPR. Dove non si trova nessuna indicazione per una politica delle aree utile per contrastare le tendenze allo sprawl: non bastano le buone intenzioni, le dichiarazioni di principio, ecc. occorrono politiche e strumenti.

La mancanza sostanzialmente di una politica urbanistica forte, secondo noi  inficia gli stessi contenuti del PPR che non rispondono neppure al dettato del Codice. (verificare articoli).

4. Una quarta osservazione. Si  ha la sensazione che si voglia ricominciare tutto daccapo. Anni e anni di piani regionali e provinciali e conseguenti PRG non hanno lasciato traccia nei dispositivi del PPR. Sono state utilizzate, solo in parte, le cartografie del PUT, riducendole peraltro a carte mute, incomprensibili. Il PUT del 2000 non è secondo noi tutto condivisibile, al contrario. Ma entrava nel merito. E da lì secondo noi si doveva ripartire per incrementare la conoscenza e migliorare l'efficacia rispetto agli esiti urbanistici e paesaggistici.   Invece si prevede di abrogare il PUT con tutte le sue normative: non dovrebbe essere sottoposta a valutazione d'impatto questa abrogazione?
E' buona norma che la proposta di modificare delle scelte (piani, normative, ecc. che hanno comportato tempi e costi di elaborazione, procedure, gestione) sia preceduta da forti motivazioni supportate da analisi e valutazioni precise, che giustifichino l'onere del cambiamento.

5. Una quinta osservazione. La sensazione complessiva è che il piano sia teso soprattutto verso il turista e quasi nessuna attenzione verso i residenti: le immagini sono quelle di chi transita in auto o in treno, non di chi ci vive in mezzo tutti i giorni. Il diritto al paesaggio è in primo luogo per i residenti.

6. Individuazione dei paesaggi. Le tipologie e la suddivisione operata non trovano riscontro in un apparato metodologico e documentario, e neppure nel dettato del Codice. Questo in sostanza dice (all'art.143co.1) che tutto il territorio regionale deve essere suddiviso in ambiti omogenei in relazione al grado di pregio: i paesaggi regionali non risulta siano stati individuati con questo criterio.  Ma non si è trovata una contestazione e l'enunciazione di un diverso criterio. Ad esempio quale criterio ha fatto spezzettare ambiti con caratteri unitari e appartenenti allo stesso sottobacino idrografico,  in diversi “paesaggi regionali” (vedi ad esempio il sottobacino Nestore-Trasimeno)?
1. Un compito che il Codice assegna al PPR è l'individuazione di quei beni paesaggistici o loro parti che sono stati compromessi o degradati e le relative azioni per la riqualificazione: non abbiamo trovato riscontro, come si è detto all'inizio. Eppure dovrebbe essere preoccupazione primaria. Al contrario i repertori e apparati dispositivi relativi ai beni paesaggistici risultano molto generici, astratti, contraddittori. A partire dalle tabelle.
2. Non si è neppure tenuto conto della necessità di garantire un contesto di qualità ad ambiti di pregio, lasciando ad esempio la ristretta piana del Tevere a est di Perugia senza salvaguardie, mettendo ancora più a rischio aree naturalistiche come l'Ansa degli Ornari (gli si è tolta la salvaguardia del PUT_PTCP delle Zone ad elevata diversità floristico vegetazionale che ampliava, anche se di poco, la delimitazione SIC: perché?) e rinunciando ai panorami delle dimore storiche, delle strade panoramiche, delle abbazie che si affacciano sulla piana: fulcri e belvedere insieme. E tutto ciò in pieno corridoio di sviluppo insediativo e corridoio infrastrutturale nord-sud e est-ovest.

7. Che fine farà il Progetto Tevere? Tra un corridoio di sviluppo insediativo e un corridoio infrastrutturale, con la riduzione delle tutele delle aree sensibili, cosa può rimanere?

8. Non si è trovato riscontro in merito al co.5 e seguenti dello stesso articolo del Codice. Cosa succederà nel concreto con l'adozione, approvazione del PPR e con gli adeguamenti degli E.L? Si prevede di esonerare alcuni ambiti vincolati o altre situazioni dall'autorizzazione paesaggistica? E secondo quali criteri? Nelle Disposizioni d'attuazione non abbiamo trovato risposte.


In Allegato si formulano alcune osservazioni che, seguendo il Questionario regionale, entrano più nel merito di alcune questioni. Data la complessità degli elaborati, non hanno la pretesa di essere esaustivi e sistematici, ma solamente emblematici.

WWF  Sezione Regionale Umbria
il Presidente  Giacomo Buttiglia

Piano paesaggistico regionale – contributo alla bozza di  Piano preadottata con DGR. 1370 del 05.10.2009

 

 

1.                 a - Si condivide l'impostazione del Rapporto Ambientale?

Prima di tutto bisogna riuscire a trovarlo aprendo tutte le cartelle. Manca una cartella “Indice generale” per la consultazione. Comunque l'indice del RA a suo tempo presentato (pur con le sue carenze) è stato disatteso: è scomparso dal capitolo 3 la voce Possibili evoluzioni dello scenario attuale in assenza del Piano del Paesaggio”, così come è scomparso l'intero capitolo   5. “Individuazione degli effetti ambientali significativi del Piano (lett. f, g, h dell’Allegato VI) Sulla base della elaborazione dei contenuti del Piano del Paesaggio sarà possibile individuare l’effetto o l’interazione prodotta dal Piano sugli obiettivi ambientali individuati alla tabella 1.

- Descrizione degli effetti ambientali più significativi, formulati in fase ex-ante, derivanti dal Piano sugli obiettivi ambientali fissati.

- Comparazione di due o più soluzioni del Piano per l’individuazione di quella più utile al miglior raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

-        Descrizione delle misure adatte alla riduzione degli effetti negativi”.

    È stato sostituito da:  Punto (E) Analisi degli impatti comparati in base a scenari alternativi compresa l'ipotesi no Piano”. Peccato che  gli scenari alternativi non ci sono e tanto meno gli impatti comparati. Quel poco che c'è scritto  nel paragrafo risulta incomprensibile.

 

1.b - Si ritiene che gli aspetti ambientali siano tutti individuati e adeguatamente trattati in relazione agli effetti che il Piano produrrà con la sua attuazione?

1.                   No, perché : Ai fini della VAS sarebbe stato utile un primo elaborato relativo allo stato attuale del paesaggio e sue dinamiche in atto e previste (soluzione zero), evidenziando metodologia, indicatori, misure, per poi nelle fasi successive implementarlo con le alternative di piano e lo studio d'impatto delle proposte. Questo avrebbe consentito di aprire il contraddittorio per realizzare una diagnosi e valutazioni condivise e su queste attivare contributi per la delineazione degli obiettivi e delle diverse opzioni strategiche e operative.  

2.                   Il PPR richiama continuamente la sostenibilità come principio strategico. Ma non si ritrova nella documentazione una valutazione di quanto è costato e quanto costa e costerà l'attuale struttura insediativa e il prosieguo di tale tendenza, e se è sostenibile in termini economici, ambientali, sociali. Nessuna valutazione di sostenibilità economica,  sociale e ambientale delle scelte operate: quanto costa la gestione del PPR (adeguamenti provinciali e comunali, formazione del personale, uffici locali, ecc.)? Quanto costano i previsti progetti del DST e del PPR? Quali i tempi? Quali i benefici? Ecc. ….

 

3.                    Quindi: manca una diagnosi, una contabilità in merito alla sostenibilità del sistema attuale e manca del tutto un'analisi del PERCHè si verifica il fenomeno dello sprowl, intorno agli assi stradali primari e secondari, vicinali e nelle colline. Visto che l'abusivismo in Umbria non esiste, occorrerà finalmente porsi la domanda del perché i comuni scelgono di urbanizzare in tal modo, del perché la Regione prima e ora la Provincia ha approvato e approva tali scelte, del perché tre quarti, e forse più, dello sviluppo insediativo in Umbria dagli anni '70 ad oggi è avvenuto attraverso il proliferare delle cosiddette zone B di completamento (bastava (e basta?) un rudere, una casa rurale per costruirci intorno case, interi quartieri), del perché le delimitazioni dei “centri abitati” sono state molto molto “larghe”, del perché gli oneri di costruzione e di urbanizzazione premiano di fatto le case uni e bifamiliari, ancor più se sparse, malgrado comportino costi pubblici molto superiori rispetto all'edilizia più densa e accentrata, per non parlare della perdita di territorio e paesaggio, del traffico privato, dell'inquinamento anche luminoso, ecc. Del  perché la viabilità in Umbria e nel perugino in particolare sembra sia stata disegnata da un cementiere amante dei labirinti. Del perché  il comune di Perugia  per regolamento non invia alla Commissione paesaggio e qualità architettonica gli interventi <_ 6,5 ml di altezza (da quando vige questa norma hanno avuto una crescita esponenziale le villette, con tipologie assolutamente incongrue rispetto ai contesti (a partire dai tetti “nordici” nelle case a schiera, adottati per realizzare le “soffitte rifinite” come le chiamano le immobiliari: 40 mq abitabili su 180/200 venduti a prezzo pieno, un piano seminterrato (per non superare i 6,5 ml d'altezza) e 1e1/2  fuori terra), a scapito tra l'altro del patrimonio esistente di case di appartamenti, come lamentano le stesse agenzie immobiliari: gli acquirenti delle ville non trovano a chi vendere l'appartamento di provenienza. Cosa succederà di tutti i quartieri che si svuotano?

4.                   Quindi secondo noi è cruciale porsi queste  domande  per poter dare finalmente risposte chiare e operative, non contraddittorie, rinunciando alla logica che ha imperversato per decenni del voler tutto e il contrario di tutto. La Regione deve cominciare ad assumersi delle responsabilità riguardo il territorio. La abnorme produzione normativa regionale degli ultimi 15 anni ha paradossalmente creato una deregolamentazione di fatto: i Comuni sono lasciati a se stessi, alle pressioni locali, la “semplificazione” fa si che non si ha traccia degli interventi effettuati negli edifici, i “vincoli” dei Piani (regionali e provinciali) valgono solo se i Comuni lo vogliono, non esiste nessun monitoraggio e sistema sanzionatorio sulle adempienze e su ciò che succede nel territorio.

 

2.  Si ritiene che gli indicatori individuati nel Rapporto Ambientale siano esaustivi oppure debbano essere integrati

1.      quelli proposti sono solo indicatori burocratici, non certo utili per verificare gli effetti concreti sui paesaggi.

2.      Devono essere integrati con i seguenti: ci sono esperti incaricati in tal senso dalla Regione.

 

3.                  Sono chiare le finalità generali del Piano, così come indicate negli elaborati?

1.      no, perché: “La VISIONE GUIDA è un' immagine del paesaggio regionale al futuro che rappresenta lo scenario voluto dall'amministrazione regionale di concerto con il ministero dei Beni e le Attività Culturali e con il ministero dell'Ambiente e la Tutela del territorio e del mare, per le parti di rispettiva competenza, e condiviso con le altre amministrazioni di governo del territorio.”  Se effettivamente la Tavola corrispondente rappresenta l'immagine del paesaggio al futuro, lo scenario voluto dalla Regione e E.L., non possiamo che esprimere contrarietà.

 

-        si ritiene che manchi nella visione strategica una scelta di fondo riguardo proprio l'organizzazione del territorio umbro al futuro: il policentrismo.  La struttura insediativa dell'Umbria nasce policentrica. Gli orientamenti europei promuovono la salvaguardia e lo sviluppo di strutture insediative policentriche, riconosciute non solo come elemento della storia di gran parte dell'Europa, ma come la struttura più sostenibile a livello ambientale, paesaggistico, sociale, economico. Ora in questi ultimi decenni, la modesta popolazione regionale si è largamente diffusa sul territorio vanificando in gran parte sia le economie di scala che il policentrismo consente sia il patrimonio agricolo di pianura e collinare e i relativi paesaggi e svuotando i centri urbani. Tutto ciò porta tra l'altro ad una insostenibilità economica e funzionale dei trasporti pubblici, che malgrado i diversi progetti e investimenti varati in questi ultimi decenni vedono continuamente aumentare il trasporto privato. Insostenibilità anche dei costi di urbanizzazioni e loro gestione, della disseminazione di servizi, ecc. oltre alla sempre maggiore fragilità del territorio per l'urbanizzazione diffusa. In sostanza, come noto, l'urbanizzazione diffusa è economicamente insostenibile, crea inefficienza nelle attività, compromette il paesaggio. Quindi cercare in tutti i modi di recuperare il più possibile l'insediarsi attorno ai nodi storici e infrastrutturali pubblici (stazioni) dovrebbe essere obiettivo primario alla base dell'individuazione di strategie, progetti, direttive, norme, politica delle aree.

-        In realtà nel DTS e nel PPR sembra al contrario che nei fatti si continui a premiare lo sprowl. La casetta in mezzo a campi e colline: Tab. 1: gli interventi edilizi sparsi, puntuali e areali con altezza uguale o inferiore ai 6,5 ml non sono paesaggisticamente rilevanti. Eppure i nostri paesaggi sono stati devastati e i centri storici svuotati sopprattutto  da questa tipologia.  Corridoi insediativi: la denominazione e relativo disciplinare è molto ambiguo. Attualmente la saldatura lineare è avvenuta solo in alcuni punti degli assi principali. Con il PPR (e prima il DST) si vuole perseguire al futuro la saldatura lineare completa sull'intera rete principale? Quale vantaggio? Quale paesaggio? 

-        In questo senso sarà utile chiarire  cosa significhi l'individuazione dei “corridoi di sviluppo insediativo”  nell' “immagine del paesaggio regionale al futuro che rappresenta lo scenario voluto dall'amministrazione regionale”: la Regione persegue insediamenti lineari lungo le direttrici di traffico? Speriamo di no. Purtroppo però nelle normative relative al corridoio insediativo, abbiamo riscontrato solo l'indicazione di individuare “varchi” per coni visuali e corridoi ecologici non è certo rassicurante, hanno senso solo se riferiti alla necessità d'interrompere un continuum esistente e sono ben poca cosa.

 

-  Ad esempio riguardo la tendenza insediativa, si parla tout court di corridoi insediativi, ma non si differenzia tra situazioni che già hanno realizzato saldature e altre dove esistono ancora notevoli spazi aperti: la domanda che viene spontanea è : che ne facciamo di questi spazi? Diamo per scontato che si saldino, salvo qualche varco ecologico di qualche decina di metri, o si dice stop. Tra le mille parole (relazione, indirizzi, ecc.) si può evincere un'esortazione a concentrare nuovi interventi nei nodi, ma lo sviluppo degli insediamenti produttivi è previsto linearmente a coprire i vuoti lungo gli assi stradali principali, lontano da abitati e stazioni ferroviarie: pensieri deboli e contraddittori. E poi, non si ritrovano strumenti/politiche per realizzare le esortazioni.

 

4. Si ritiene che gli elaborati siano sufficientemente chiari ed esaustivi? No.

4.1Sono di facile consultazione? Una prima osservazione è relativa alla leggibilità del Piano. Risulta difficile orientarsi nel concreto. Manca una cartella “indice generale”per orientare nel contenuto  delle diverse cartelle. Sarà utile dividere chiaramente l'apparato pianificatorio e normativo da quello conoscitivo.

4.2 Sono da integrare/modificare riguardo le seguenti considerazioni: Non si trova documentazione in merito alla metodologia e alle fonti che hanno portato alla  identificazione e delimitazione dei paesaggi regionali, paesaggi d'area vasta, ambiti locali, strutture identitarie, emergenze identitarie, ecc. ecc. Per quanto riguarda la carta dei valori, non è dato comprendere quali fonti informative, quali elementi sono stati considerati, quali criteri: mappatura muta,  la matrice non da nessun conto delle specificità. In sostanza dobbiamo fidarci. Se deve essere uno strumento per la gestione, occorrerà che “parli” un po' di più.

1. I repertori (paesaggi regionali, strutture identitarie, beni paesaggistici) non portano nessuna informazione aggiuntiva rispetto alle cartografie generali: sono mute come quelle.

 1.1.           Il PPR presentato sembra un insieme di dichiarazioni d'intenti e di principi, accompagnato da una prolifica documentazione cartografica peraltro nella maggior parte dei casi “muta”, senza cioè riferimenti toponomastici, delle fonti delle informazioni e priva di commenti. Comunque le cartografie sommano segni ma non portano a individuazioni di specificità. A questo si accompagna una schedatura molto povera per i paesaggi regionali e per i beni paesaggistici e una un po' più specifica  per le strutture identitarie, comunque sempre ad un livello piuttosto generico.  Manca il repertorio (con nome e cognome) delle componenti. Se la regione Piemonte, che è grande 3 volte l'Umbria, lo ha fatto, perchè non in Umbria?

5. Si ritiene che le D.d.A. Siano facilmente consultabili?

no, perché: L'apparato propriamente regolativo risulta di complessa consultazione: per un medesimo territorio occorre prima leggersi gl'indirizzi da una parte, poi cercare le direttive, i tematismi, le varie cartografie,  poi se appartiene a una struttura identitaria, le relative direttive e prescrizioni, poi se è bene paesaggistico e trovare il relativo repertorio, poi le tabelle. Forse l'ordine non è questo, ma non è per niente chiaro. Si suggerisce di impostare la consultazione per singoli ambiti: in ogni ambito si deve ritrovare tutto quanto lo riguarda, dagli aspetti conoscitivi a quelli dispositivi con eventuali, limitati e puntuali rimandi ad altra parte normativa e documentaria.

 

5.             1 Si condividono le impostazioni delle Disposizioni di Attuazione? No. Il merito dell'apparato regolativo è deludente.

1.                   A partire dai Beni paesaggistici: le schede/repertori specifiche riguardano praticamente solo i raggruppamenti. Questi spesso sono così ampi che la descrizione e le indicazioni risultano più generiche delle descrizioni originarie e tralasciano molte specificità (vedi Perugino).

2.                   Le tabelle sono assolutamente aspaziali e decontestualizzate, potrebbero essere scritte per un posto qualsiasi, rimandando tutto (ciò che supera i 6,5 metri d'altezza) alla valutazione caso per caso.  Piuttosto che elencare tutte le tipologie d'intervento (una pretesa che la prassi normativa  ha sconfessato da sempre) sembra più opportuno soffermarsi sulle tipologie d'intervento comunque vietate e su quelle che lo sono in relazione ai luoghi specifici (ad esempio recuperando la norma del PUT sui crinali, recuperando i coni visuali). D'altra parte sono contenute delle scelte incomprensibili: i mini impianti eolici sono vietati (cosa si intende per tali impianti?), mentre l'espianto di boschi, siepi e filari è ammissibile ovunque entro i beni paesaggistici!!  Anche gli “impianti sportivi per lo spettacolo sportivo” sono ammessi ovunque, e così gli autodromi, piste go-kart, autocross, motocross, strade a 4 corsie, rotatorie, svincoli, parcheggi, aree di servizio. Ma i mini impianti eolici no. Mah!!            Non si capisce la differenza tra nuovo impianto urbanistico e nuovo intervento edilizio (singolo, lineare, areale, complesso di manufatti) . C'è la definizione di “insediato di transizione”? Ogni comune lo può determinare univocamente nel PRG? Non si capisce la differenza tra retinatura grigia e NA. Inoltre  le note sono tutte da verificare : le numerazioni confuse, per alcune non si capisce il significato vedi ad esempio n.5 n.18 e n.19, vedi i paragrafi con asterisco.

3.                    In particolare: Disciplina beni paesaggistici. In generale si evidenzia una notevole difficoltà di comprensione, anche per evidenti refusi, per rimandi a cartografie e tabelle che trovano difficile riscontro nel CD, per ridondanze che confondono.

            Nel merito delle D.A.:

-                    art.53 – Beni paesaggistici _ un po' confuso il riferimento alle carte e repertori. Sembra sia più corretto il riferimento a QC.13_0 piuttosto che a QC.7.

-                    co.4 – Raggruppamenti. Prendendo ad esempio il raggruppamento R.05 (che corrisponde a Perugia, e sarebbe utile inserire un nome oltre che un numero nel dispositivo per facilitare la consultazione), riteniamo che:

·               non sia appropriato raggruppare tanti ambiti con caratteristiche e situazioni molto diverse tra loro,

·              questo comporta la perdita di tante specificità  al punto di individuare quali unici quadri significativi per valutare il degrado quelli percepibili dalle grandi infrastrutture di traffico: superstrada e minimetrò. E tutto quello che sta succedendo sulle colline che digradano verso il Tevere? E gli enclave di paesaggio agrario lungo il Tevere dell'Ansa degli Ornari? O forse si è interessati solo all'effetto sui turisti di passaggio? Se si vuole un turismo stanziale peraltro occorre offrire un contesto domestico di qualità diffuso.

·              Le normative (schede EP 9.2) si limitano ad enunciare obiettivi di qualità, peraltro  spesso troppo generici: non è riscontrabile un solo riferimento specifico utile a identificare un luogo, eppure la descrizione dei diversi valori,  pur essendo come si è detto generica  ha dei riferimenti fisici. Potrebbero essere scritte per un qualunque posto, sono indicati solo obiettivi, nessuna prescrizione, pur essendo in teoria gli ambiti che dovrebbero avere le tutele più forti: il codice parla di disciplina dei beni.

-                    co.5 “Per alcuni beni (…) gli elaborati contengono ulteriori approfondimenti”:  quali sono  i criteri in base ai quali per alcuni non si sono definiti approfondimenti e obiettivi? E che fine fanno questi che non hanno una scheda specifica di approfondimento e obiettivi? Sembra che di fatto il PPR li consideri paesaggi comuni, irrilevanti.

-                    co.6 Beni paesaggistici di cui all'art.142 del Codice: questi beni risultano del tutto trascurati. Ci si aspettava ad esempio che la tutela dei corsi d'acqua, che trova tanto spazio nelle dichiarazioni d'intenti, visioni guida eccetera eccetera, trovasse delimitazioni non astratte (150 metri) ma specifiche, anche utilizzando le fasce di pertinenza fluviale del PAI. Perché ad esempio non ampliare la fascia d'inedificabilità, anche in corrispondenza dei centri abitati, promuovendo la rimozione delle nuove urbanizzazioni lungo i fiumi già previste nei PRG (Una curiosità: cosa succede dei nuovi impianti insediativi previsti, dopo che era già stato adottato il PAI,  in aree esondabili  del  Tevere? ). Perché non utilizzare le tutele previste nei PTCP? In Piemonte hanno fatto così da quanto risulta.

-                    co.6 (ci sono due co.6!) : non si capisce cosa significhi.

            Art. 54 Disciplina dei Beni art.136 del Codice – co.1 Obiettivi di qualità, “anche in riferimento agli obiettivi di qualità individuati (…) per il Paesaggio regionale nel quale ricadono i beni (...)”: tutto troppo generico come si è detto.

            “e per CIASCUN bene di cui all'art. 43 co.2 (verificare questo rimando continuo che non trova riscontro) : a) l'ammissibilità (…), b) la soglia di rilevanza (...)” : non è vero che sono individuate per ciascun Bene. In realtà le enormi tabelle (illeggibili e ingestibili) si potrebbero riassumere in pochissime righe: tutto ammissibile, salvo le pale eoliche, e le mini pale eoliche (perché?) e le discariche. La soglia di rilevanza: tutto ciò che è uguale o inferiore a 6,5 metri d'altezza è irrilevante paesaggisticamente, ovunque e comunque venga edificato, soprattutto negli spazi aperti, e anche nell'ambito dei beni paesaggistici!

            co.2 – solita confusione e tortuosità. Comunque, se questo art. disciplina i Beni ex art. 136, non dovrebbero comparire riferimenti per i beni ex art. 142 e relativa tabella.

            co.3 si fa lo stesso richiamo (Misure per il corretto inserimento …) del co.2 per situazioni differenti. Sarà utile specificare.

 

            Art. 55 Disciplina Beni di cui all'art.142 del Codice - co.2: cosa significa “per gli interventi ricadenti all'esterno degli stessi beni di cui all'art.43 co.2 (ci si riferisce a quelli dell'art.136? Ma non si sta trattando l'art.142?) si assumono gli indicatori della tabella 4”? esiste una tabella 4? e poi all'esterno cioè paesaggi regionali tout court? O paesaggi  identitari? O che?

            co.5 – Licenza d'uccidere ai Comuni? Ma a che serve allora il PPR? È stata fatta una verifica di come hanno agito i Comuni in merito e quali sono stati gli esiti sia paesaggisticamente che dal punto di vista ecologico e della sicurezza e funzionalità idraulica?

 

            Art.68 – Procedure di verifica e soggetti competenti.

            Non è chiaro. Il testo dispone che:

            La verifica paesaggistica delle previsioni dei piani regolatori è fatta dalla Provincia (si presume in sede di approvazione del Piano strutturale comunale) e dal comune (si presume in sede di Piano Operativo).

            La verifica paesaggistica degli interventi rilevanti paesaggisticamente è effettuata, nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo:

             a)dal Comune,

            b) dalla Provincia: per le opere di propria competenza, per le opere il cui contesto progettuale  ricomprenda beni paesaggistici o siti natura 2000 (ma la Provincia non rilascia titoli abilitativi!):

            da quello che si capisce significa che le autorizzazioni relative ai beni paesaggistici e dintorni, non sono più di competenza del Comune ma della Provincia?

            Ma il comma 9 dice un'altra cosa. Confusione

            Così come si trova un altro comma, l'8, relativo alle previsioni urbanistiche: unificare.

 

            La legge regionale consente che le previsioni urbanistiche strutturali possono classificare  una zona D che   nel Piano Operativo autoapprovato dal Comune può diventare indifferentemente zona industriale o commerciale o turistica (dagli alberghi al villaggio turistico, al campeggio, perché questo recita NEI FATTI la legge regionale: vedi PRG di Perugia) : è indifferente   la scelta per gli esiti paesaggistici (e non solo)?

 

            Co.6 – non si può che concordare con l'intenzione di qualificare le strutture. Per rendere più realistiche ed efficaci le intenzioni occorre secondo noi:

1)                  individuare modalità di selezione degli esperti in materia paesaggistica (che non è la stessa cosa che ambientale): non può essere una generica laurea, occorrono esperienze e titoli specifici. Come si fa in altre regioni/comuni, le amministrazioni potrebbero indire dei concorsi a livello nazionale per selezionare gli esperti.

2)                  In questo senso, riteniamo non basti enunciare che “i comuni POSSONO ANCHE prevedere forme associate e di cooperazione”: non è la Regione che gli concede tale possibilità. La Regione dovrebbe piuttosto promuovere, incentivare tali forme, investire sulla qualità/competenza garantita in ogni comune anche piccolo. Qualora gli esperti venissero affiancati da giovani, ne scaturirà una formazione ampia per il futuro.

3)                  Chi è il soggetto e quale la procedura di verifica che i requisiti di cui al co.6 sono rispettati? E la Regione quali compiti dovrà affrontare per la gestione del PPR? Ha una struttura adeguata a tal fine? Quanti paesaggisti fanno parte della struttura regionale?

            In sostanza ci si chiede quanto davvero la Regione crede nel valore strategico del paesaggio. Una misura di sicuro significativa è quanto intende investire in risorse umane qualificate in tal senso per poter credibilmente modificare una cultura finora refrattaria. Dal PPR presentato non si traggono molte speranze: non c'è una parola sugli investimenti per la gestione. Neppure sui costi.

            Comunque, visto che la normativa sui paesaggi regionali, strutture identitarie e beni paesaggistici entra in vigore al momento dell'adozione del piano, occorre che questa sia accuratamente verificata e testata presso le amministrazioni, per non ingenerare inutile contenzioso il giorno dopo dell'adozione.

 

6.                  Vi sono degli aspetti che il Piano deve trattare e che non sono indicati negli elaborati? devono essere integrati con i seguenti:

1.                              ecologia del paesaggio: si ritiene auspicabile un approccio più strutturale quale l'ecologia del paesaggio può offrire. Individuazione degli ecosistemi

-        individuazione dei paesaggi: non si rinviene il metodo attraverso il quale sono stati individuati. Non si rinviene ad esempio un riferimento ai bacini imbriferi quale determinante. Così come non è noto se sono state utilizzate le unità di paesaggio e gli ambiti individuati nel PTCP e nei PRG, ovvero se sono state messe in discussione. Ecc. (vedi PPR Piemonte)

-        strutture identitarie: la classificazione secondo prevalenze (storiche o naturalistiche o simboliche) sembra riduttiva. Infatti proprio laddove tali componenti sono compresenti e armonicamente integrate si realizza un alto valore paesaggistico, anche quando ciascuna componente non ha le caratteristiche dell'eccezionalità.

-        Beni paesaggistici e intorni: risultano molto più approfonditi gli intorni rispetto ai beni. Comunque si ritiene utile implementare la conoscenza con l'individuazione di tutte le componenti significative e con elaborazioni d'intervisibilità  anche ai fini normativi. Mancano prescrizioni significative.

-        Componenti del paesaggio: in generale non sembrano essere state individuate compiutamente le diverse componenti strutturali  del paesaggio. Alcuni esempi:

u    la viabilità storica (è segnalata solo quella romana, mentre i centri storici, i beni culturali sparsi e rurali sono in prevalenza collegati da strade medioevali fino all'800. Oggi molte di queste strade sono a  rischio d'estinzione. Le strade vicinali e interpoderali  storiche sono da tempo oggetto di numerosi declassamenti da parte delle amministrazioni comunali con conseguenti privatizzazione dei terreni e cancellazione delle sedi stradali, perdendosi così per sempre l'orditura che “disegna” il paesaggio.  Rappresentano inoltre un capitale fisso utile per  sviluppare percorsi di mobilità slow a fini turistici escursionistici culturali e per  la fruibilità del contesto delle tante strutture ricettive che vivono di  qualità/fruibilità del contesto paesaggistico-storico-culturale che le circonda. Molte strade principali e secondarie storiche medioevali, vengono stravolte attraverso rotonde, deviazioni di percorso, insediamenti agli incroci in aperta campagna o lineari, modificando percorsi e visuali si ingenera uno spaesamento, la perdita di orientamento/identità delle comunità, oltre che la funzionalità delle strade stesse. D'altra parte tutti e due i PTCP hanno individuato la viabilità storica alle diverse epoche, per cui non è dato di capire la motivazione di tale omissione nel PPR. Di più, per tale rete, e in particolare per quelli che ancora oggi costituiscono assi principali di penetrazione ai centri storici e di collegamento tra loro, si propone di salvaguardarne i caratteri (e restaurarli se possibile) e le visuali da esse godibili: per i tratti ancora non confinati da edificato, divieto di costruzione per una fascia di 60 metri per lato, divieto di costruzione agli incroci, divieto di rotonde

u    le ferrovie,  i nodi (stazioni, ponti, ecc.), ecc.. (Confrontare con il PPR del Piemonte )

u    insediamenti produttivi ed energetici storici

u    le bonifiche e sistemi d'irrigazione storici

u    i belvedere, le strade/percorsi panoramici, i fulcri naturali e del costruito, gli assi prospettici, i filari, siepi, alberi isolati (querce camporili), i crinali,

u    ecc. (vedi componenti Piemonte)

 

7.                  Desiderate indicare altri strumenti oltre a quelli già messi a disposizione con cui organizzare e finalizzare la partecipazione dei diversi attori?

1.                              Incontri specifici con associazioni portatrici di interessi ambientali, paesaggistici, culturali, sia locali che nazionali (WWF, Legambiente, FAI, Associazioni e fondazioni Ecomusei, ecc.) e professionali (associazioni paesaggisti architetti e agronomi, ecc.)

 

8.                 Altre indicazioni

 

a)-   Gestione del PPR: alla luce dell'esperienza di decenni di nulla osta paesaggistici, si ritiene debba essere posta la massima attenzione agli aspetti applicativi dei vincoli. Tale attenzione deve secondo noi manifestarsi:

u    nella redazione di pochi e chiari apparati normativi, di facile consultazione e applicazione.

u    nella predisposizione di strumenti di controllo degli effetti dei singoli interventi e del sommarsi degli interventi (per fare un esempio Ferro di cavallo è stato realizzato con una sommatoria di interventi in area vincolata, in mancanza di qualsivoglia mappatura dei nulla osta). Oggi la strumentazione informatica consente tutto questo.

u    nel definire salvaguardie cogenti in carenza di adeguamento dei piani locali

u    nel verificare l'effettiva corrispondenza degli adeguamenti agli obiettivi, indirizzi, direttive definiti dal PPR.

-        Si propone in tal senso di condizionare la delega:

Ø      a) al pieno adempimento del dettato di cui all'art.146 co.6 del Dlgs 42/04 in merito agli uffici preposti alla tutela. Aggiungiamo la necessità di una dotazione anche numerica di organico qualificato idonea alla missione, da perseguire ovviamente a tutti i livelli istituzionali.

Ø      b) agli adeguamenti nei tempi e nei modi previsti dal PPR

 

b) Tevere: malgrado da molti anni siano stati annunciati studi, piani, progetti, parchi, a tutt'oggi in termini operativi dobbiamo rilevare unicamente una breve e generica scheda nel DST. Nel frattempo proseguono inesorabili gli interventi frammentari e controproducenti lungo il Tevere e territori di pertinenza. A partire dagli interventi, realizzati e in corso, di ripristino dell'officiosità da parte delle Province: come è possibile che nell'Ansa degli Ornari, classificata SIC, Oasi faunistica, uno dei tre siti di elevata diversità floristico-vegetazionale che interessano il Tevere  in Umbria, bene paesaggistico (classificazioni riscontrabili nella cartografia tematica regionale) si siano autorizzati e realizzati ….

-        Nel PPR presentato, al di là delle enunciazioni (vedi Tit.II, art.2 disposizioni di attuazione: “rete di naturalità associata al sistema delle acque fluviali (…) telaio portante dell'insieme dei differenti paesaggi, essendo l'idrografia il fattore fisico-geografico realmente unificante di una (…) “regione del Tevere”), sembra che il bacino diretto del Tevere non venga  inserito tra i paesaggi regionali, ma frammentato in una serie di differenti paesaggi regionali,  paesaggi identitari, ecc.. Colpisce che non si sia colta l'occasione per differenziare la fascia di vincolo prevista dall'art.142 del Dlgs42/04 almeno inglobando il territorio di pertinenza fluviale  comprensivo delle tre fasce  individuate dal PAI ( (vedi PPR Piemonte). Preoccupa anche la previsione di tre corridoi e relativi progetti che insistono sulla medesima ristretta fascia di territorio: Corridoio/progetto Tevere, Corridoio/progetto infrastrutturale nord-sud, Corridoio insediativo. Riteniamo strategico e urgente predisporre un unico progetto integrato, visto che sul medesimo limitato territorio insistono il Tevere e il suo paesaggio (il suo bacino imbrifero diretto) dichiarato elemento strutturante il territorio umbro,  e  infrastrutture e dinamiche insediative fortemente impattanti.

 -        

c) valutazioni e proposte in merito ambiti specifici - ansa degli Ornari + area tra Ponte felcino e Pontevalleceppi: argini che riducono la fascia A del PAI per poter realizzare nuove urbanizzazioni, a discapito di una fruizione di qualità del fiume da parte degli abitanti e dei molti che sempre più lo frequentano, ampliamenti aree industriali distruttivi del paesaggio fluviale e delle colline che lo delimitano, e delle strade storiche rurali e relativa edilizia rurale storica e paesaggio agrario. Tutto questo in un'area dove insistono vincoli di varia natura, anche del PTCP e che la stessa relazione al PRG dichiara essere di elevato valore paesaggistico-ambientale. (vedi documentazione allegata). Dovrebbe essere valutato almeno come ambito locale per il quale approntare un progetto di bonifica, recupero e valorizzazione, delocalizzando le aziende inquinanti insediate entro i centri abitati o adiacenti e dando seguito alla sentenza del TAR riguardo le strade rurali storiche del Comune di Perugia.

 

 



Giacomo Buttiglia, Maria Rosa Rizzi

Inserito sabato 9 gennaio 2010


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