20/04/2024
direttore Renzo Zuccherini

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Il diritto dei beni comuni
dal 21 febbraio al 14 marzo - facoltà di giurisprudenza

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

 

Istituzioni di diritto privato A-L

 

Maria Rosaria Marella

 

BENI COMUNI – ciclo di seminari

 

I seminario – 21 febbraio 2011

 

Beni comuni: radici storiche e antropologiche

 

Tullio Seppilli (Università di Perugia), Beni comuni: cosa e perché?

 

Emanuele Conte (Università di Roma Tre), Beni comuni fra ideologia, storiografia e storia

 

Lorenzo Coccoli (Università Tor Vergata), Idee del comune 

 


 

II seminario – 28 febbraio 2011

 

L’esplosione dei beni comuni, dall’acqua all’immateriale

 

Luca Nivarra (Università di Palermo), I fondamenti giuridici del comune

 

Lorenza Paoloni (Università del Molise), Land Grabbing

 

Simone Vezzani (Università di Perugia), I saperi tradizionali e le culture popolari

 

Giuseppe Dallera (Università di Perugia), Commons/Anticommons

 


 

III seminario – 7 marzo 2011

 

Spazio urbano

 

Agostino Petrillo (Politecnico di Milano), Ombre del comune: l'urbano tra produzione

 

collettiva e spossessamento

 

Ferdinando Treggiari (Università di Perugia), Sicurezza e bonum commune: la città medievale

 

Città, sicurezza, genere, Video-inchiesta realizzata da student* e precar*

 


 

IV seminario – 14 marzo 2011

 

Il lavoro come bene comune?

 

Adalgiso Amendola (Università di Salerno)

 

Inchiesta su stages e tirocini relizzata da student* e precar*

 

intervengono

 

Cesare Salvi (Università di Perugia)

 

Stefano Bellomo (Università di Perugia)

 

I seminari si terranno in aula 3 dalle ore 16 alle ore 19


 

IL DIRITTO DEI BENI COMUNI

Maria Rosaria Marella



1. I processi di privatizzazione imposti dal progressivo smantellamento dello stato sociale e dalle politiche neoliberiste hanno accresciuto enormemente l’interesse per i beni comuni e la loro difesa.

La battaglia che oggi si combatte in Italia contro la privatizzazione dell’acqua, ormai giunta alla fase della campagna referendaria, non esaurisce la tensione politica che anima movimenti e soggettività varie attorno all’emblema dei beni comuni: nelle mobilitazioni che hanno accompagnato l’approvazione della c.d. riforma Gelmini dell’università e il referendum dei lavoratori dell’auto a Mirafiori si è parlato di sapere bene comune e lavoro bene comune.

Tuttavia l’acqua è il simbolo forte di un legame stretto e imprescindibile fra risorse e comunità, che non ammette l’interferenza di terzi beneficiari, né di natura pubblica, né di natura privata. La vicenda italiana della gestione delle risorse idriche, d’altra parte, simboleggia pure il fallimento di quelle politiche che contrapponendo il privato al pubblico (così come in passato il pubblico al privato) hanno di fatto trascurato l’interesse ultimo della collettività, vera e unica destinataria della risorsa e della sua gestione.

Questo è dunque il punto. La lotta per i beni comuni non è semplicemente una reazione al c.d. mercatismo in favore della restaurazione della potestà dello stato sulle risorse comuni. Essa al contrario dà voce all’insoddisfazione e all’insofferenza per quelle politiche pubbliche che hanno generato l’attuale crisi di fiducia nelle istituzioni e nella rappresentanza politica.

Quando si afferma il carattere di bene comune delle aree urbane, ad esempio, non ci si schiera contro alcuna privatizzazione, semmai contro lo scempio delle nostre città ad opera delle amministrazioni pubbliche che hanno pianificato cementificazione, gentrification, creazione di quartieri-ghetto, e con esse isolamento, rottura dei legami sociali, devastazione culturale, certo a vantaggio di pochi imprenditori privati, ma usando pienamente della loro potestà pubblica.

Sono ugualmente pubbliche – cioè gestite dalla mano pubblica - le politiche che segnano l’arretratezza dell’Italia nella produzione e nell’impiego di energie rinnovabili; ed esprime la volontà dello Stato e degli enti pubblici territoriali l’incredibile tolleranza italiana verso l’abusivismo edilizio, per citare soltanto due snodi cruciali della compromissione del bene ambiente ai danni della collettività.

La stessa gestione pubblica della ricerca fallisce la sua missione se ‘segrega’ la conoscenza, non assicurando l’accesso e la condivisione dei saperi, così come la fallisce l’università pubblica se non realizza il diritto allo studio, non crea mobilità sociale, non privilegia la ricerca e dissipa risorse per alimentare l’autoreferenzialità del ceto accademico. La strisciante privatizzazione di università e ricerca pubbliche sono dunque solo parte del problema.

L’enfasi sul comune infatti non è l’auspicio di un ritorno al pubblico ai danni del privato, ma piuttosto la tensione verso un’alternativa in termini sociali, economici ed istituzionali, che si ponga oltre la contrapposizione pubblico/privato.

In termini politici questa tensione, e l’aspirazione alla riappropriazione del comune ad essa inerente, trova una prima espressione nell’esigenza di assicurare la partecipazione delle comunità alla gestione delle risorse materiali come alla fruizione della conoscenza, ciò che significa anche recuperare legami di solidarietà sociale attualmente affievoliti o compromessi e instaurarne di nuovi: la direzione in cui ci si muove è dunque esattamente contraria a quella percorsa dal sistema messo in piedi dal capitalismo globalizzato.


2. La traduzione di tutto questo in termini giuridici non è ovviamente cosa semplice. La pervasività della dicotomia pubblico/privato, tuttora struttura portante, insieme alla dicotomia soggetto/oggetto, di un diritto che è in larga parte il prodotto del pensiero liberale, rende la dimensione del comune una sorta di missing view dei sistemi giuridici. Una dimensione occultata, appunto, ma non assente: in questo senso forse la riscrittura del comune può trovare nel diritto una via inaspettatamente più aperta di quanto ci si potrebbe immaginare.

Se infatti è vero che le proprietà collettive tuttora presenti in molte parti d’Europa sono state percepite dal diritto liberale come corpi estranei e in larghissima parte ridotte nell’estensione e nel contenuto sotto la pressione della forza espansiva della proprietà privata individuale, da una parte, della proprietà pubblica, dall’altra, neppure può trascurarsi la presenza di altre traiettorie all’interno del sistema.

Non si tratta solo di valorizzare le fratture introdotte con le costituzioni del dopoguerra, che già adottano un’idea di proprietà privata che “obbliga” e la sottopongono a politiche redistributive tali da sottrarre utilità al singolo proprietario a vantaggio della collettività: non sempre è possibile o indiscusso riconoscere in questo i sintomi del superamento del dominio pubblico/privato, sebbene la funzione sociale cui la costituzione italiana subordina la tutela della proprietà privata (art. 42 cost.) sia spesso sinonimo di tutela del comune - come nel caso ad es. dei vincoli paesisitici che limitano le facoltà dei proprietari in nome della tutela del paesaggio fruibile da tutti. E certamente è significativa un’altra norma costituzionale, l’art. 43, riportata alla ribalta dalle mobilitazioni finalizzate a ridare all’acqua lo statuto giuridico di bene comune, secondo cui imprese di preminente interesse generale che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio possono trasferirsi a comunità di lavoratori o utenti. Non enti pubblici, dunque, ma comunità di cittadini, al di là dell’opposizione pubblico/privato, sono i potenziali gestori di imprese d’interesse generale.

Ma soprattutto è la stessa genealogia del diritto liberale il terreno su cui lavorare. La tradizione giuridica europea non ha conosciuto solo le teorizzazioni di John Locke e le enclosures, né un unico paradigma, quello della proprietà privata individuale. Il comunitarismo – dunque l’elemento collettivo e solidale, quali che siano le sue successive evoluzioni e degenerazioni - è presente nella sua genealogia a partire da ‘padri fondatori’ come Friedrich Karl von Savigny e lo stesso G.W. Friedrich Hegel, il quale, col negare alla proprietà privata il carattere prestatuale e presociale che gli attribuiva Locke, e al soggetto il carattere di autoreferenzialità che oscura la relazione con gli altri, apre a visioni della proprietà assai più articolate, in cui insieme al diritto del singolo si manifesta l’elemento della responsabilità verso gli altri, la proprietà stessa si rivela una relazione fra soggetti, emergono elementi comunitari, fino alla possibilità di far collassare la stessa dicotomia soggetto/oggetto attraverso il superamento della dicotomia essere/avere.

In questa fase è dunque strategico fare emergere la tensione fra individualismo e solidarietà, fra esclusivo e comune, che pervade l’intero sistema giuridico fin dentro alle strutture del mercato, poiché a partire da essa è possibile sin da ora pensare la costruzione di uno statuto giuridico del comune. Non è irrilevante, ad esempio, che in tutta Europa siano presenti esperienze importanti di proprietà collettive, in cui immediato è il legame fra il bene e la comunità di riferimento. Né esse possono considerarsi semplicemente fenomeno premoderno, destinato all’estinzione; anche quando volessimo prendere in considerazione la giustificazione che fornisce Locke delle recinzioni, cioè la necessità di remunerare il lavoro attraverso una forma di appartenenza esclusiva (argomentazione da prendere peraltro molto seriamente, visto che costituisce a tutt’oggi la giustificazione più diffusa delle recinzioni dell’immateriale, a cominciare dalla brevettazione dei geni umani) ed in questo senso riducessimo il fenomeno delle proprietà collettive al godimento comune di boschi e altre situazioni di appartenenza non accompagnate da lavoro (agricolo), ci scontreremmo con due evidenze: i terreni su cui insistono le proprietà collettive conservano integro il loro valore naturalistico ed economico e smentiscono l’inevitabilità della tragedia dei beni comuni in assenza di forme di appartenenza esclusiva; esistono proprietà collettive come le partecipanze dell’Emilia Romagna che rappresentano una realtà agricola gestita in comune sulla base di una forma di appartenenza collettiva, a dimostrazione della non inevitabilità dell’appartenenza esclusiva sui ‘beni produttivi’.

Sul terreno dell’immateriale, forme di resistenza all’appropriazione esclusiva, dall’accesso alle risorse cognitive in rete alla tutela delle culture indigene, sono quotidianamente messe a punto con successo spesso facendo ricorso - in una prospettiva di commodification rovesciata (semplificando: per scopi non-mercificanti) - allo stesso strumentario messo a disposizione dal diritto della proprietà intellettuale, con l’esito di far apparire obsoleto, almeno in alcuni casi, l’uso consueto del brevetto e la stessa retorica dell’autore.


3. Un primo problema da affrontare quando si parla di un possibile statuto giuridico dei beni comuni è dato dall’ampiezza e varietà, diciamo pure dall’estrema eterogeneità, delle situazioni in cui il sintagma è attualmente usato: si parla di acqua e ambiente come beni comuni, di sapere, di conoscenza, di genoma umano beni comuni, ma anche di sanità, di università, persino di lavoro e da ultimo di democrazia come beni comuni. Al di là della ovvia constatazione che un uso tanto ampio del termine può comprometterne l’efficacia espressiva e banalizzarne il senso, è indispensabile cercare di cogliere i caratteri comuni che attraversano gli usi eterogenei del termine per poi capire in che misura intorno alla definizione beni comuni sia possibile costruire una categoria unitaria di risorse.

Intanto possiamo tentarne una classificazione.

a) Si definiscono beni comuni innanzitutto beni materiali come l’acqua, le risorse naturali, e beni che hanno un sostrato materiale ma evocano anche scenari più complessi come l’ambiente e il patrimonio artistico e storico-culturale di una paese.

b) La categoria dei beni immateriali, motore dell’attuale fase di sviluppo capitalistico, è oggi investita da una tendenza fortissima all’appropriazione esclusiva e di converso se ne rivendica il carattere comune, cosicché rappresenta oggi la categoria di commons maggiormente ampia (e in continua espansione). Un elenco esaustivo è pressoché impossibile: si va dalle creazioni intellettuali (il giurista municipale le chiama opere dell’ingegno) ai geni, che proprio creazioni intellettuali non sono, dall’immagine dei beni (di edifici pubblici o privati, di auto, cavalli da corsa, imbarcazioni rese celebri da vittorie in competizioni sportive) ai saperi tradizionali e alle tradizioni popolari, i quali peraltro possono trovare un sostrato materiale nel patrimonio artistico o nella biodiversità di un luogo, ecc.

c) Di recente l’espressione bene comune si trova riferito anche a istituzioni erogatrici di servizi che sono oggetto di diritti sociali: è il caso della sanità come organizzazione pubblica strumentale alla realizzazione del diritto fondamentale alla salute e dell’università e dell’istruzione pubblica complessivamente intesa funzionali alla realizzazione del diritto allo studio.

d) Anche un luogo e in particolare la città, lo spazio urbano è definibile come bene comune (a Roma è nato un movimento in nome appunto di “Roma bene comune”). L’espressione rinvia qui ad un complesso di piani discorsivi: da una parte è bene comune il territorio che dev’essere preservato dalla cementificazione attraverso un’adeguata distribuzione fra verde e aree edificabili, dall’altra possono considerarsi beni comuni gli insediamenti abitativi (quartieri) soggetti a ‘spossessamento’ attraverso dinamiche proprie del mercato immobiliare (gentrification), infine l’idea del comune implica uno sguardo critico nei confronti del fenomeno della privatizzazione dello spazio pubblico urbano, con il mall (centro commerciale) che prende il posto della piazza e riduce gli spazi della democrazia.

e) Da ultimo l’espressione bene comune si trova associato a “lavoro”, a “informazione” (nel senso di diritto di cronaca) e a “democrazia”. Qui l’uso dell’espressione è svincolata dallo sfruttamento e/o dalla gestione di una risorsa e evoca piuttosto complessi di istituzioni, relazioni politiche e/o rapporti economici che hanno dignità costituzionale e funzione costituente un dato ordine sociale e politico.


4. Questa approssimativa mappatura conferma l’eterogeneità delle accezioni e dei contesti in cui l’espressione bene comune è impiegata. Evidentemente è impossibile ricondurre alle diverse categorie uno statuto giuridico generale del comune.

Anzi uno stesso statuto giuridico è da escludersi pure in riferimento alle prime due categorie. L’espressione “proprietà intellettuale”, comunemente usata per indicare diritti di esclusiva sull’immateriale, infatti, non ha molto a che vedere con il diritto di proprietà, che è diritto di godere e disporre di beni materiali. Lo statuto giuridico del comune che emerge in questa varietà di risorse e contesti è dunque da individuare di volta in volta, ma si può già anticipare che esso non

necessariamente si lega a forme giuridiche di appartenenza (individuale o collettiva) in senso tecnico.

Possiamo però individuare alcuni caratteri che queste diverse facce del comune condividono e nel corso di questi seminari cercheremo di farlo grazie al contributo di interlocutori provenienti da altre discipline: l’antropologia, la filosofia politica, l’urbanistica, l’economia, ecc.

i) Un primo carattere si definisce, dunque, in negativo nella mancanza di un regime giuridico comune ai beni che definiamo come commons. Ciò implica la diversità delle strategie da eleggere caso per caso nell’affermare e difendere la natura di commons di una risorsa. In alcuni casi il carattere di bene comune può trovare conferma in un regime giuridico che semplicemente neghi la costituzione di diritti di esclusiva sul bene stesso: questo è quello che sta accadendo (o che può accadere) per i geni, per la creazione di chimere, per alcune innovazioni chirurgiche, ecc., rispetto a cui, dopo una prima fase di enclosures indiscriminate, comincia a emergere un orientamento diverso. Ma in molti altri casi questa via non è sufficiente a affermare il carattere comune di una risorsa; e in alcuni altri, forme di esclusiva in capo ad una comunità (si pensi a culture tradizionali ‘esotiche’, come nel caso Inuit, ad esempio) possono essere un utile strumento per impedire un’indesiderata commodification di simboli, saperi, ecc., laddove un regime di open access apre invece la strada all’appropriazione di utilità (e ad un’eventuale commercializzazione) da parte di chiunque.

ii) Un tratto che invece è condiviso da tutte le accezioni del comune prima individuate è il legame fra risorsa (o servizio) e comunità. La definizione di comune implica infatti una domanda: comune a chi? Ora l’individuazione della comunità di riferimento, elemento chiaro ad es. nelle proprietà collettive tuttora esistenti in molte regioni d’Italia, è un problema chiave nella definizione di uno statuto giuridico per i beni comuni. La comunità si definisce in ragione dei legami sociali di solidarietà che esistono o dovrebbero instaurarsi in relazione alla fruizione del bene comune: il discorso è volutamente circolare poiché fra common e comunità esiste una relazione per cui l’uno risulta costitutivo dell’altra e viceversa. Inoltre i legami di solidarietà e l’individuazione della comunità che insistono sul bene comune hanno anche una necessaria dimensione diacronica: quasi per definizione, la gestione di un bene comune deve tener conto degli interessi delle generazioni future. Infatti il modello di comune che assumiamo dalle culture tradizionali con riguardo ad esempio alla fruizione di una risorsa naturale (la foresta) o culturale (i saperi tradizionali di un popolo) è appunto ritagliato sull’idea che i membri della comunità passano ma il bene comune deve restare integro e come tale essere tramandato a chi verrà dopo, cosicché il focus si sposta dal soggetto della relazione di appartenenza al bene stesso.

Sennonché il punto è assolutamente problematico. In primo luogo poiché, a seconda delle risorse in gioco, la comunità di riferimento può essere l’insieme delle persone che lavorano/studiano in una scuola, la popolazione di un quartiere, la popolazione di una metropoli (ho di recente sentito parlare della mobilità dentro Roma come di un bene comune), una comunità nazionale o l’intera umanità e non sempre ne risulta facile o incontestata l’individuazione. Per esempio Pompei che crolla è un bene comune dell’umanità, delle italiane, o degli abitanti della zona? La risposta non è indifferente posto che alla gestione partecipata e alla tutela del common deve provvedere la comunità di riferimento.

In secondo luogo, almeno in relazione ad alcune classi di beni, la definizione del comune attraverso l’individuazione della comunità di riferimento può rivelarsi il suo punto debole, proprio con riguardo alle sue potenzialità di trasformazione sociale, economica e politica. Infatti lo stretto legame commons-comunità può ridurre l’affermazione del comune a fattore di conservazione dello status quo, di enfatizzazione e rafforzamento delle caratteristiche etniche e sociali di una comunità, o comunque renderla ininfluente rispetto all’obiettivo di una maggiore giustizia sociale, neutralizzando le sue capacità redistributive. Il valore di un orto urbano, ad es., può non essere troppo diverso nel quartiere residenziale alto-borghese rispetto al quartiere povero, sebbene nel primo caso il suo significato culturale possa assumere una venatura snob. Ma se pensiamo all’università come bene comune, allora non possiamo nasconderci che la Harvard Law School-as-commons garantisce alla comunità di studenti, docenti e lavoratori che in essa opera ben altre utilità e opportunità rispetto a quelle offerte alla propria comunità dalla Law School di Northeastern University, tanto per assumere come esempio due università private che sorgono a pochi kilometri l’una dall’altra (nella area di Boston, Massachusetts, in questo caso).

L’esempio mostra come, date determinate condizioni socio-economiche di partenza, l’affermazione della natura di bene comune di una risorsa o istituzione non necessariamente inneschi un circuito redistributivo rispetto alla comunità più ampiamente intesa ovvero rispetto ad altre comunità di utenti o cittadini, ma garantisca piuttosto una più equa fruizione delle utilità inerenti quel bene all’interno della propria comunità di riferimento. Questo sembrerebbe essere ad un primo sguardo il limite della teoria di Ostrom.

iii) Si arriva così al terzo decisivo elemento di un possibile statuto giuridico dei beni comuni: la gestione. O, più esattamente, la gestione partecipata del bene comune. Diciamo subito che, anche qui, la questione non è affatto semplice. L’idea di gestione partecipata incontra le stesse obiezioni cui va incontro l’idea di democrazia diretta: ad es. quella di presupporre un’entità omogenea preposta alla gestione, la comunità, che nella maggior parte dei casi non è affatto omogenea, date le ovvie differenze culturali, sociali, di genere al suo interno (ritorna in termini rovesciati la problematicità dell’elemento della comunità). D’altra parte uno strumento sia pur collaudato come quello cooperativo, ove applicabile, non assicura affatto la gestione partecipata, dato il vizio dell’abuso di delega da cui è tendenzialmente afflitto.

Alcuni elementi per pensare in positivo la gestione partecipata si desumono dalla regolamentazione delle proprietà collettive ancora esistenti in Italia: innanzitutto il vincolo di destinazione sul bene, che incide sulla gestione in funzione di limite. Se poi il carattere comune del bene si accompagna ad una situazione di appartenenza collettiva, com’è appunto nel caso delle proprietà collettive, allora forti limiti alla facoltà di disposizione connoteranno ovviamente l’attività di gestione.

Tuttavia la situazione di appartenenza non è carattere necessario del bene comune. Lo è certamente invece la gestione partecipata che quando non si esprime in forma di appartenenza deve necessariamente manifestarsi come facoltà di controllo e tutela in capo alla comunità.

Un possibile modello al riguardo si ritrova nella proposta di riforma dei beni pubblici licenziata dalla c.d. commissione Rodotà: qui la categoria dei beni comuni è disegnata a prescindere dall’appartenenza, cioè dalla titolarità della proprietà sul bene, che può essere pubblica o privata. Il bene comune è piuttosto individuato in quanto necessario alla realizzazione dei diritti fondamentali degli individui. In conseguenza di ciò ciascuno è legittimato ad agire in giudizio lamentando la cattiva gestione del bene da parte di chine è formalmente titolare. Si tratta di un modello non solo praticabile, almeno in teoria, nel sistema attuale, ma anche idoneo ad essere accolto in modo favorevole poiché si avvale della retorica forte dei diritti fondamentali. Si possono però muovere almeno due obiezioni di carattere politico al modello proposto: la tecnica dei diritti fondamentali gioca sul terreno individuale e perciò occulta o trascura la dimensione collettiva che dovrebbe invece connotare la gestione del bene comune; la dimensione individuale (ovvero l’occultamento di quella collettiva) porta con sé a sua volta l’occultamento dei conflitti che intorno ai beni comuni si agitano. Il caso della ‘rapina’ ai danni dei popoli indigeni fornisce un esempio dell’uno e dell’altro profilo.

Ma la relazione fra diritti fondamentali e beni comuni può forse essere guardata sotto un’altra luce. Consideriamo il concetto di sanità come bene comune. L’idea di una gestione partecipata della sanità impone di pensare lo stesso diritto fondamentale alla salute in un modo diverso: essa implica un’organizzazione della sanità che sia in grado di realizzare il diritto alla salute di quella data persona ed insieme il diritto alla salute di ciascuna e di ciascuno e dell’intera collettività. Mentre assumiamo il diritto alla salute come necessariamente ‘personalizzato’ vediamo come la sua concreta realizzazione porti a conformare la stessa istituzione deputata a soddisfarlo. Insomma l’idea è che i diritti fondamentali possano acquistare una dimensione diversa – ed essere componente costitutiva della gestione del bene – se visti nella prospettiva della solidarietà sociale. Analogo discorso può farsi per la città immaginando i modi in cui i diritti di cittadinanza (scontando per il momento l’ambiguità del termine), di libertà, di autodeterminazione, l’aspirazione al wellness, alla democrazia, possano/debbano incidere sul suo funzionamento, sviluppo, ecc. E lo stesso dicasi per l’istruzione e per l’università, dove il diritto allo studio, attraverso la gestione partecipata del bene comune scuola o del bene comune università, smette di essere semplice fruizione di servizi e di opportunità e diventa produzione culturale e di democrazia. Insomma si tratta di rovesciare la logica oggi dominante in Europa per cui il diritto ai servizi essenziali, sebbene fondamentale, è sostanzialmente visto come oggetto di sussidi e di assistenza, in una parola come improduttivo, nient’altro che una voce di spesa nel bilancio statale.

Resta un problema spinoso nel configurare l’esercizio dei diritti fondamentali come parte della gestione dei beni comuni: la radice individuale dei diritti fondamentali trova conferma nella struttura del processo, anch’essa tendenzialmente estranea alla dimensione collettiva. Da questo scaturisce non solo la difficoltà dell’azione del singolo in termini di informazione, iniziativa, ecc. ma anche il problema dei costi esorbitanti della giustizia che il singolo membro della comunità può non essere in grado di sopportare. Qui è possibile lavorare su una migliore organizzazione e maggiore diffusione delle class actions, soprattutto superando l’idea che la class action sia una sommatoria di pretese individuali ed esaltando invece la sua dimensione collettiva.


5. Conclusione. Questo ciclo di seminari non può certo realizzare l’aspirazione di elaborare uno statuto giuridico compiuto per i beni comuni: i seminari sono solo quattro ed anche se fossero molti di più non potrebbero aspirare a tanto.

Ma credo possano raggiungere ugualmente qualche obiettivo. Innanzitutto quello di aiutarci a vedere da angolazioni diverse cosa accade in una società retta da un sistema e da un diritto nei quali la dimensione del comune è soppressa o comunque occultata.

In secondo luogo il lavoro di ricerca e inchiesta svolto intorno e dentro i seminari può aiutare a scoprire e a elaborare, per chi lo desideri, ovviamente, pratiche interstiziali di affermazione e/o di difesa dalla soppressione del comune. Può trattarsi di pratiche materiali come le ‘uglyfication strategies’ messe in campo in alcuni quartieri di Berlino a rischio di gentrification. Oppure possono essere pratiche che fanno leva sulle emergenze del comune che sono dentro il sistema giuridico. A questo proposito uno dei problemi fondamentali della gestione del comune, il problema dell’accesso alla giustizia e dei suoi costi, potrebbe essere in parte affrontato praticando le facoltà di giurisprudenza come bene comune, cioè realizzando il gratuito patrocinio attraverso quelle particolari esperienze didattiche che negli USA hanno nome di law clinics e che consentono a studenti e docenti insieme di patrocinare cause di vario tipo a titolo gratuito. Dai ricorsi contro la vendita a scopo di speculazione edilizia dell’ex demanio militare in attuazione del recente decreto sul federalismo demaniale, alle cause contro la brevettazione di geni che impediscono l’accesso a costi contenuti a importanti strumenti diagnostici, le possibilità di praticare il comune a cominciare dalle nostre aule sono molte.






Inserito lunedì 28 febbraio 2011


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