Brushwood perché?
Controinchiesta - parte quinta
DOCUMENTI FALSATI ORARI ALTERATI GIORNI INVENTATI Michele protagonista della lotta contro l’ecomostro doveva essere per forza il responsabile dell’incendio all’ecomostro, per questo sono state scritte negli atti cose che sono risultate false. Chi ha confezionato il pacco ? DOCUMENTI FALSATI E’ SCRITTO NELLA RICHIESTA DI ARRESTO 23 ottobre 2008: Attentato del 24 luglio 2007 Alle ore 1,45 del 24 luglio 2007, personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto interveniva presso il Cantiere Edile denominato “La Posterna”, sito in Spoleto, Via Interna delle Mura, per spegnere l’incendio del quadro generale dell’impianto elettrico. La combustione era stata provocata da ignoti mediante una bomboletta in metallo di piccole dimensioni contenente gas del tipo comunemente utilizzato per le ricariche degli accendisigari, rinvenuta in prossimità del luogo dell’incendio. L’involucro si presentava quasi completamente bruciato nella parte esterna e veniva sottoposto a sequestro dal Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri, che provvedeva a informare del fatto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto. E’ SCRITTO NEL RAPPORTO DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPOLETO IL 24/7/2007: “ Da un controllo effettuato nel punto arso con più intensità trovava un piccolo contenitore in metallo vuoto con l’etichetta non leggibile che da un controllo olfattivo risultava privo di qualsiasi tipo di odore, di conseguenza non si è riusciti a risalire ad un eventuale contenuto. Lo stesso era preso in consegna di carabinieri intervenuti sul posto e messo sotto sequestro. Infine si controllava il quadro elettrico generale installato nel lato sud del cantiere, dove si trovava il contatore sotto tensione in posizione ON (attivato) mentre il magnetotermico a protezione della linea interna il cantiere stesso in posizione off (disattivato). La recinzione non mostrava segni di scavalcamento. La causa del sinistro è da attribuirsi a: “Nell’area già ampiamente descritta non si è riusciti a risalire alle cause dell’innesco, il ritrovamento del contenitore di metallo, all’interno dell’area interessata dalle fiamme, avente una capienza di circa 150 centilitri non è riconducibile con certezza alla natura dell’evento. Lo stesso da un controllo effettuato in maniera olfattiva non mostrava odori da far pensare che all’interno era contenuto un liquido accelerante. ORARI ALTERATI SECONDO IL MAGISTRATO ( sempre richiesta di arresto del 23 ottobre 2007 ) “all’1,45 del 24 luglio 2007, personale del comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto interveniva presso il cantiere edile denominato “La Posterna”…. Il 24 7 2007, ore 1,31,51 Michele rispondeva al telefono, a domanda di un suo amico risponde di trovarsi davanti al bar della Festa dei Comunisti” NEL RAPPORTO DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL 24 luglio 2007 – alla voce, dati intervento è scritto: Chiamata: ore 1,27 Uscita dalla sede ore 1,28 Arrivo sul luogo ore 1,35
Uno spostamento di orario che potrebbe far pensare che e sia fatto apposta per cercare incastrare Michele (oppure un errore, e allora si dice, scusi Michele Fabiani abbiamo sbagliato) che all’1, 31 minuti e 51 secondi bar della Festa dei Comunisti, quello che abbiamo detto sempre in tanti di noi che lo possono testimoniare, essendo con lui quella sera, e l’hanno già fatto. Nonostante questo il GUP scrive nel rinvio a giudizio: Non risulta decisiva per escludere il coinvolgimento del Fabiani nell’episodio del 24 7 2007 la serie di verbali oggi prodotti, contenenti dichiarazioni di testi escussi con indagini difensive, dichiarazioni in gran parte generiche e in un caso da confrontarsi con le risultanze delle telefonate del Fabiani in orario pressoché coevo a quello della scoperta del fuoco presso il cantiere dell’Ecomostro. Ovvero non prende in considerazione la testimonianza, ma soprattutto non considera e questo quanto di falso è contenuto nella richiesta di arresto per il capo d’imputazione relativo all’ecomostro, come lo stesso GUP lo definisce. La domanda che si pone è a quale punto della catena investigativa, che parte con l’intervento del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Spoleto e arriva al Magistrato che accoglie la richiesta di arresto, sono stati falsati i dati dell’intervento dei Vigili del Fuoco, e ancora, visto che si tratta di una totale alterazione del Rapporto dei Vigili del Fuoco, che viene rovesciato nel suo opposto ( ciò che è certamente da escludere, diventa la causa dell’incendio ), la domanda si completa con: volontariamente ? GIORNI INVENTATI Un caso il falso sulla vicenda dell’ecomostro?
Il fatto non è isolato, dalla richiesta di arresto del 23 ottobre 2007 “Busta con 2 proiettili alla governatrice umbra Lorenzetti”, a firma coop-fai, si legge: “ La missiva affrancata con 2 francobolli di posta prioritaria del valore di 0,60 ciascuno reca l’annullo postale di Firenze CMP datato 17/08/07. La questura di Perugia Divisione anticrimine scrive il 22 agosto 2007 “ è presumibile la data dell’8 agosto 07”; la perizia del Dott. Marcello Conti per la difesa afferma “la data presumibilmente indicata è l’8 8 07”, questo il 13 2 08. Il Dirigente delle Poste di Firenze, Longo Giusto interpellato dai ROS dei carabinieri scrive in data 25 10 2007: “ Con riferimento al timbro riportato agli ingrandimenti fotografici si precisa che: a causa di un errato montaggio in fase di manutenzione e per il malfunzionamento del serra dischi, è avvenuto, durante l’uso, uno slittamento dei dischi stessi e pertanto non è possibile risalire alla data. Allora il 17 agosto da dove vien fuori? Perché è stata indicata quella data? Perché non viene presa in considerazione la Polizia scientifica che dice che la data presumibile è l’8. Noi la risposta ce l’abbiamo l’8 Michele era in Puglia, il 17 a Spoleto. Un altro pacco ? Chi ha indicato quella data e sulla base di quale dato di fatto, visto che tutti i dati di fatto di cui si è in possesso dicono tutt’altro? Sembra anche questa costruita su misura per Michele. La data ha “camminato” verso il luogo dove si sarebbe dovuto trovare Michele per potergli attribuire la spedizione di una lettera che è passata per le poste di Firenze. Ma da dove è partita la data ? L’IMPIANTO ACCUSATORIO COSI’ ARRICCHITO, LASCIA PER USARE UN EUFEMISMO PERPLESSI, E L’ATTEGGIAMENTO GIUDIZIARIO CHE VI CORRISPONDE TOGLIE CREDIBILITA’ ALLE ACCUSE, AL PUNTO CHE MEGLIO SI COMPRENDONO LE MOTIVAZIONI DI FATTI ASSURDI E ANACRONISMI AMPIAMENTE SPARSI NEGLI ATTI DI ACCUSA. Ne ricordiamo qualcuno. Perché se l’accusa associa sistematicamente la lettera di rivendicazione dell’incendio del 9 marzo con la lettera inviata alla Lorenzetti non viene tenuto in nessun conto che l’analisi della busta del 9 marzo fatto dalla scientifica dice che le impronte non sono di nessuno dei ragazzi accusati? Perché degli “ecoterroristi” avrebbero dovuto mettere dei mittenti fantomatici sulle buste di rivendicazione del 9 marzo e del 20 agosto, e in particolare l’indirizzo del WWF di Spoleto sulla prima rivendicazione, cioè una cosa mai vista e certamente non una pratica credibile per un qualsiasi attentatore, per quanto “scalcinato” possa essere. Perché una qualsiasi persona onesta e di buon senso, dovrebbe credere possibile che una comunissima lettera contenente due voluminosi e pesanti oggetti di piombo, potesse passare dalle poste di Spoleto, transitare alle Poste di Firenze, lì essere timbrata, per poi arrivare alle Poste di Perugia, e finire sul tavolo della Lorenzetti, senza che alcuno si sia accorto del peso, e dell’affrancatura del tutto non corrispondente al peso. Perché i ROS il 23 ottobre, dopo aver accusato Andrea di aver portato i proiettili dall’Albania cercano armi a casa di Fabrizio, per poi abbandonare la prima fantasia e scagionare del tutto il secondo. Perché se Andrea dice a Michele ti ho portato 3 o 4000 euro, dovrebbe essere credibile l’alterazione semantica operata dai ROS che “traducono “, 3 o 4000 euro in 3 o 4 proiettili Perché 4 ragazzi, alcuni dei quali neppure si conoscono, dovrebbero essere una associazione terroristica, senza che in tutta l’inchiesta si trovi un’arma, un covo, un finanziatore, un attentato degno di questo nome, ne danni a Istituzioni dello Stato. Sono solo alcuni dei perché mai spiegati, perché inspiegabili, con cui è intessuta la trama che dovrebbe sostenere il teorema Brushwood. Si potrebbe continuare a lungo ma non serve, il lavoro fatto dagli inquirenti è già sufficientemente chiaro. Il caso Brushwood dice che non c’è giustizia in Italia ma arbitrio giudiziario, lo sapevamo, la sentenza del GUP di Perugia che non tiene in alcun conto la realtà dei fatti, lo conferma. Abbiamo messo a confronto due sentenze di due GUP, emesse nel giro di un mese, o poco più, su gruppi anarchici ( o ritenuti tali, è il caso di Spoleto ) accusati di essere degli anarchici-insurrezionalisti. Da questo confronto emerge senza dubbio alcuno l’assoluta arbitrarietà dei giudici di Perugia. Perugia 29 9 2008 Pisa 19 8 2008 Una sentenza che si arrampica sugli Una sentenza che si basa sul diritto specchi. Internazionale. Sentenza del GUP di Perugia Ricciarelli del 29 settembre 2008con cui si rinviano a giudizio, Michele, Andrea, Damiano e Dario, per il 270 bis. Sentenza del 19 agosto 2008 del GUP di Pisa, di non rinvio a giudizio per il 270 bis di 12 giovani, accusati di reati specifici. L’accusa nei confronti dei 4 ragazzi ventenni di Spoleto. a) delitto di cui all’art. 270 bis c.p., perchè costituivano, organizzavano o comunque vi partecipavano, un gruppo di ispirazione “anarchico-insurrezionalista” denominato COOP-FAI-CONTRO OGNI ORDINE POLITICO aderente alla “FAI-Federazione Anarchica Informale”, proponendosi il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico. Programma attuato mediante la commissione di più delitti di propaganda ed apologia sovversiva, minaccia aggravata a P.U., danneggiamenti anche seguiti da pericolo di incendio, detenzione illegale di munizionamento per arma comune da sparo e procurato allarme, azioni rivolte nei confronti di rappresentanti delle Istituzioni dello Stato italiano e contro vari obiettivi pubblici e privati.
L’accusa nei confronti dei 12 giovani, mediamente trentenni, di Pisa. a) del reato p. e p. dell’art. 270 bis, c. 1 c.p. perché, formando tra di loro uno specifico “gruppo di affinità” con l’intento di realizzare in modo occulto “azioni dirette” violente, costituivano, organizzavano e finanziavano un’associazione con finalità di eversione dell’ordine democratico, mediante la commissione di più delitti di fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi di danneggiamenti e di attentati dinamitardi e incendiari diretti a danneggiare impianti di pubblica utilità e segnatamente di energia elettrica e di telefonia mobile, caserme dei carabinieri, uffici comunali, agenzie di lavoro interinale, cantieri edili ed esercizi commerciali, secondo uno specifico w concreto programma insurrezionali sta da attuarsi prevalentemente nella regione Toscana ma anche in varie parti del territorio nazionale, nonché in Spagna ( Barcellona), in sintonia e in collegamento con altri gruppi anarchici aventi analoghe finalità eversive operanti in altre regioni del territorio dello Stato. In Pisa e altrove dal luglio 2004 con permanenza. LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO. Ed invero, sullo sfondo di un’attività delittuosa, sfociata in attentati e operazioni di vario impatto, attribuibili alla c.d. Federazione Anarchica Informale, che si sostanzia di una multiforme galassia, connotata da numerose sigle e tuttavia e tuttavia capace di esprimere una propria progettualità e di redigere documenti attestanti la propria operatività e le proprie finalità, si rileva che Fabiani è risultato in possesso di documenti riconducibili all’ideologo Bonanno ed è il risultato a sua volta autore di scritti che rilanciano una progettualità sostanzialmente sovrapponibile, fatta di operazioni mirate non necessariamente di alto profilo ma anche se del caso, minime, comunque capaci di additare degli obiettivi di rilievo locale o nazionale intorno ai quali raccogliere un progressivamente crescente consenso e una parimenti crescente adesione operativa. In particolare vengono in evidenza a tale riguardo i c.d. gruppi di affinità, nutriti da rapporti solidaristici prima di tutto amicali, destinati ad ulteriormente a cementarsi nel perseguimento di obiettivi non solo teorici ma anche pratici, funzionali al sovvertimento del sistema, inteso sia in senso economico-sociale, sia in senso più squisitamente politico-costituzionale. Gli obiettivi riguardano così le problematiche di tipo sociale e ambientale nonché quelle di tipo istituzionale, riferibili in particolare alla gestione dell’ordine e della sicurezza nonché alle scelte politiche fondamentali di enti di rilievo costituzionale.. Ed in tale prospettiva si preconizza da un lato e si sceglie operativamente dall’altro l’uso della violenza e della minaccia, nel presupposto della mancanza di limiti validamente opponibili all’attuazione della propria progettualità socio-istituzionale. Nel caso di specie proprio nel rapporto tra gli scritti del Fabiani e il contenuto dei volantini o delle lettere di rivendicazione si coglie quel profilo in altre sedi non percepito e non percepibile, cioè il raccogliersi di un gruppo di soggetti, già uniti da vincoli di reciproca solidarietà, intorno ad un progetto implicante la violenza, al punto da postulare una sua progressione verso l’accelerazione della lotta armata, come tale evocata nella lettera inviata alla Presidente Lorenzetti. Ciò posto, le efficaci argomentazioni critiche della difesa del Fabiani e quelle altrettanto pregevoli della difesa Di Nucci relative al rapporto tra azione e struttura ed a quello tra natura delle azioni e finalità eversive risultano concretamente superabili, in ragione della coesione che l’attuazione del progetto – sia pure in forme minime, e peraltro all’evidenza progressive, verso obiettivi, che si dichiarano via via più arditi e seri, finisce per rilevare, sottolineando quella rudimentale organizzazione di persone che è alla base di esso. In altre parole può dirsi che in questa fase siano ravvisabili gli elementi costitutivi di una rudimentale associazione eversiva, inquadrabile nel disposto dell’art. 270 bis cp, in quanto intorno al Fabiani e alla sua anche dichiarata progettualità si muovono altri soggetti in stretto contatto con lui, che intervengono in fasi cruciali, tutte aventi una connotazione politico-operativa e dunque valutabili da un lato alla stregua di quanto nella stessa lettera di rivendicazione inviata alla Presidente Lorenzetti si legge, cioè l’essere quell’episodio inseribile in una scia di altri episodi non specificamente rivendicati, ma attribuibili ( why ?)alla stessa sigla, che si accinge peraltro ad accelerare sul versante dell’utilizzazione della violenza. Tutti gli episodi a mano a mano emersi d’altro canto, seppure di gravità talvolta modesta, additano gli obiettivi (istituzioni centrali o locali, centri di interesse economico e strutture al servizio di tali interessi ) e dunque pongono la meta del sovvertimento. Ed allora l’operatività, che si cementa intorno ad una sigla, ad un progetto e ad un gruppo, ben può dirsi quella di una struttura associativa del tipo corrispondente alla contestazione subA).
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI NON RINVIO A GIUDIZIO. Occorre ricordare che al GUP è rimessa una valutazione prognostica sull’idoneità degli elementi raccolti dal PM a condurre, in termini di alta probabilità, ad una pronuncia di condanna. Dunque non un giudizio di merito, ovvero concernente la responsabilità degli imputati, ma soltanto una verifica della consistenza dell’accusa orientata al dibattimento, il GUP valuta quindi la pretesa accusatoria relativamente alla sua possibile evoluzione dibattimentale. Orbene, ritiene questo Giudice che gli elemeti acquisiti siano insufficienti a a sostenere l’accusa in giudizio relativamente all’ipotesi del delitto associativo così come contestato al capo A dell’imputazione: per giurisprudenza costante, l’art. 270 bis c.p. è norma diretta a proteggere l’ordinamento costituzionale italiano, talché è necessario che la finalità di terrorismo e di eversione dello Stato si ponga in modo diretto nella materialità del comportamento associativo e nell’intenzione di partecipi all’associazione: ne consegue che l’assenza di entrambi ovvero uno degli elementi richiamati si risolve nella mancanza della qualità dell’associazione, come configurata dall’art. 270 bis c.p.. Il reato in esame, inquadrato nella categoria dei delitti a pericolo astratto, richiede dei comportamenti idonei ad offendere in concreto il bene tutelato, pertanto la mera intenzione proclamata di sovvertire l’ordinamento dello Stato non è idonea a far ritenere sussistente la fattispecie in questione, anche nelle ipotesi in cui gli aderenti all’associazione commettano illeciti penali di natura violenta, ma di per se inidonei a cagionare quel pericolo per l’ordinamento democratico tutelato dall’art. 270 bis c.p. Nel caso di specie l’esito delle indagini preliminari non consente di ricondurre la condotta degli imputati nell’alveo della norma richiamata, non soltanto perché non è teorizzato il sovvertimento dell’ordine dello Stato nei proclami e negli scritti del gruppo, ma anche perché le condotte attribuite loro – relativamente alla perpetrazione dei delitti cd fine , hanno avuto sempre di mira, sempre che se ne provasse la sussistenza, beni di natura privata o comunque appartenenti ad Enti situati in zone circoscritte, ma non certo organi, istituzioni di portata nazionale la cui incolumità e normalità di funzionamento è necessaria per la sopravvivenza dell’ordine democratico italiano. Sotto questo profilo lo svolgimento di un pubblico processo non potrebbe condurre verosimilmente ad una pronuncia di condanna relativamente al reato previsto dall’art. 270 bis c.p., proprio per quanto emerso dalle indagini preliminari. La finalità del terrorismo consiste nell’incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, miranti a scuotere la fiducia nell’ordinamento e indebolirne le strutture ( Cass.sez. I 87/176946; si veda inoltre la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n° 164, che individua come compiuti “ per finalità di terrorismo” gli atti “ diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali del paese” e come “reati terroristici” quelli che costituiscono attentati alla vita e all’integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. Decisione consiglio CEE 22/6/2002 num.164 ). Non pare che gli atti di investigazione possano ricondurre l’attività attribuita agli imputati in un ambito come quello sopra descritto. Se infatti non può sottacersi la netta contrapposizione ideologica antistatale propugnata dagli appartenenti il gruppo, è altrettanto evidente che nei proclami e comunque negli scritti attribuiti agli imputati non si prospettano azioni contro gli organi dello Stato e risulta, per contro, che le azioni di danneggiamento asseritamente compiute dagli imputati hanno avuto di mira cose, non persone, ed hanno prodotto effetti dimostrativi o, al più, danni circoscritti ai singoli obiettivi presi di mira. Più realisticamente l’opposizione alle politiche governative nel campo economico-sociale attuate dagli imputati con modalità e toni che possono non essere condivisi vanno ricondotte ad un movimento dichiaratamente anarchico, ma non è fondatamente sostenibile che il gruppo si sia posto tra i suoi obiettivi quello della lotta armta per fini sovversivi, non essendo emersi dalle indagini elementi chiari ed univoci sul punto. Per la configurabilità del reato di cui all’art. 270 bis c.p. non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l’esistenza di una struttura organizzata che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata all’idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell’associazione (Cass.sez.I.n°34989 del 10 7 2007). Nella vicenda in esame non vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio relativamente all’esistenza di una struttura organizzata idonea ad attuare un progetto sovversivo: non vi è prova della disponibilità di mezzi economici proporzionati allo scopo, mentre l’uso da parte di singoli delle proprie autovetture, delle rispettive case di abitazione o di altri beni personali non costituiscono l’indice rivelatore dell’esistenza di una struttura organizzata, trattandosi piuttosto di beni nella disponibilità dei singoli, il cui impiego può aver coinvolto anche gli appartenenti al gruppo anarchico in virtù del legame ideologico che li accomuna. Emerge per contro dalle indagini la fragilità strutturale del gruppo anarchico e la sua ridotta capacità operativa , caratteristica questa che contraddistingue i gruppi anarchici ed esclude nel caso di specie la capacità di supportare l’attuazione di un impegnativo programma criminoso, quale è rappresentato dall’eversione dell’ordine dello Stato, tenuto conto altresì dell’esiguo numero dei partecipanti, individuati semplicemente dalla frequentazione del gruppo anrchico più volte menzionato. Vi sono dunque i presupposti per l’adozione di una sentenza ex art. 425 co 3 cpp nei confronti di tutti gli imputati a prescindere dal ruolo assunto da ciascuno, per essere gli elementi acquisiti inidonei o insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio relativamente al reato associativo per come contestato.
Si evidenzia da queste due sentenze, senza alcuna possibilità di equivoco, l’approccio giuridicamente opposto che non da credibilità alcuna alla sentenza di Perugia. Per il giudice di Pisa i 12 giovani accusati: di commissione di più delitti di fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi di danneggiamenti e di attentati dinamitardi e incendiari lo svolgimento di un pubblico processo non potrebbe condurre verosimilmente ad una pronuncia di condanna relativamente al reato previsto dall’art. 270 bis c.p., proprio per quanto emerso dalle indagini preliminari. La finalità del terrorismo consiste nell’incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, miranti a scuotere la fiducia nell’ordinamento e indebolirne le strutture ( Cass.sez. I 87/176946; si veda inoltre la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n° 164, che individua come compiuti “ per finalità di terrorismo” gli atti “ diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali del paese” e come “reati terroristici” quelli che costituiscono attentati alla vita e all’integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. Decisione consiglio CEE 22/6/2002 num.164 ). . Se infatti non può sottacersi la netta contrapposizione ideologica antistatale propugnata dagli appartenenti il gruppo, è altrettanto evidente che nei proclami e comunque negli scritti attribuiti agli imputati non si prospettano azioni contro gli organi dello Stato e risulta, per contro, che le azioni di danneggiamento asseritamente compiute dagli imputati hanno avuto di mira cose, non persone, ed hanno prodotto effetti dimostrativi o, al più, danni circoscritti ai singoli obiettivi presi di mira. Più realisticamente l’opposizione alle politiche governative nel campo economico-sociale attuate dagli imputati con modalità e toni che possono non essere condivisi vanno ricondotte ad un movimento dichiaratamente anarchico Per la configurabilità del reato di cui all’art. 270 bis c.p. non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l’esistenza di una struttura organizzata che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata all’idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell’associazione (Cass.sez.I.n°34989 del 10 7 2007). Nella vicenda in esame non vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio relativamente all’esistenza di una struttura organizzata idonea ad attuare un progetto sovversivo: non vi è prova della disponibilità di mezzi economici proporzionati allo scopo .Emerge per contro dalle indagini la fragilità strutturale del gruppo anarchico e la sua ridotta capacità operativa , caratteristica questa che contraddistingue i gruppi anarchici ed esclude nel caso di specie la capacità di supportare l’attuazione di un impegnativo programma criminoso, quale è rappresentato dall’eversione dell’ordine dello Stato, tenuto conto altresì dell’esiguo numero dei partecipanti, individuati semplicemente dalla frequentazione del gruppo anarchico più volte menzionato. SECONDO IL GIUDICE DI PERUGIA per i 4 ragazzi di Spoleto, accusati di un: “Programma attuato mediante la commissione di più delitti di propaganda ed apologia sovversiva, minaccia aggravata, danneggiamenti anche seguiti da pericolo di incendio, detenzione illegale di munizionamento per arma comune da sparo e procurato allarme”, attraverso una organizzazione che lo stesso GUP definisce “rudimentale di persone”, con operazioni mirate non necessariamente di alto profilo ma anche se del caso, minime e di gravità modesta, parole dello stesso GUP di Perugia. Sono: ravvisabili gli elementi costitutivi di una rudimentale associazione eversiva, inquadrabile nel disposto dell’art. 270 bis cp, in quanto intorno al Fabiani e alla sua anche dichiarata progettualità si muovono altri soggetti in stretto contatto con lui, che intervengono in fasi cruciali, tutte aventi una connotazione politico-operativa e dunque valutabili da un lato alla stregua di quanto nella stessa lettera di rivendicazione inviata alla Presidente Lorenzetti si legge, cioè l’essere quell’episodio inseribile in una scia di altri episodi non specificamente rivendicati, ma attribuibili alla stessa sigla, che si accinge peraltro ad accelerare sul versante dell’utilizzazione della violenza. Tutti gli episodi a mano a mano emersi d’altro canto, seppure di gravità talvolta modesta, additano gli obiettivi (istituzioni centrali o locali, centri di interesse economico e strutture al servizio di tali interessi ) e dunque pongono la meta del sovvertimento. Ed allora l’operatività, che si cementa intorno ad una sigla, ad un progetto e ad un gruppo, ben può dirsi quella di una struttura associativa del tipo corrispondente alla contestazione subA Insomma, per il GUP di Perugia sono eversori dell’ordine democratico “anche” coloro che sono uniti da “rapporti solidaristici prima di tutto amicali”,( ricordiamo che Andrea di fatto non conosce né Damiano né Dario e viceversa, e i giudici lo sanno al punto che non c’è accusa che li accomuni, quindi non esiste neanche rapporto amicale ) per quello di Pisa sono eversori invece coloro che compiono azioni criminose indiscriminate, come attentati alla vita, sequestri di persona, dirottamenti, come tutta la città di Spoleto aveva capito fin dal primo istante. Per il GUP di Pisa 12 sono pochi per una associazione sovversiva, per quello di Perugia 4 vanno bene. Ma la Giustizia dove sta ?
Comitato 23 ottobre
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