28/03/2024
direttore Renzo Zuccherini

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Dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori all’art. 46 della Costituzione
"La Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende"


Ho un dubbio e non so se qualcuno può aiutarmi a risolverlo. Per uscire dalla contrapposizione pro-contro art. 18, perché non spostare l’attenzione sull’art. 46 della Costituzione? In esso si legge: "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".
Questa prospettiva è già realtà in Germania (e in misura diversa in altri stati) ove i lavoratori entrano da tempo nella gestione delle aziende. Si fa addirittura risalire a questa presenza la elevata produttività di quel sistema economico, il quale ha superato in fretta la crisi proprio perché i lavoratori prima si sono ridotti lo stipendio poi lo hanno recuperato e aumentato. C’è anche chi sostiene che un provvedimento del genere in Italia richiamerebbe quei capitali esteri che ora ci disertano. E infine, potrebbe essere questa la via verso un diverso modello di sviluppo non più in mano al capitalismo selvaggio?

P.S. Se lo ritenete degno di attenzione, diffondete questo “dubbio” tra i vostri amici. Se ho scritto solo cavolate, pazienza. Non è la prima volta, neanche l'ultima sarà! Grazie.

La Codeterminazione nel Sistema della Partecipazione Aziendale in Germania

“Fu un compromesso nato da un braccio di ferro, durato anni, fra la social democrazia tedesca e il partito democristiano. Nel 1976, il governo del socialdemocratico Helmut Schmidt approvò, con un largo consenso politico, la riforma che introduceva in Germania il principio della cogestione (Mitbestimmung). La gestione delle imprese tedesche era affidata a due organi: un Consiglio Esecutivo (Vorstand) e un Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat). I lavoratori avevano diritto di eleggere metà dei rappresentanti del Consiglio di Sorveglianza. La restante metà e il Presidente sono eletti dall'Assemblea degli Azionisti. Per le delibere del Consiglio di Sorveglianza, il voto del Presidente vale doppio in caso di parità degli esiti elettorali.”
(Da http://it.wikipedia.org/wiki/Cogestione)

“LA COSTITUZIONE AZIENDALE DELLE SOCIETA’ PER AZIONI.
1- Il Consiglio di Amministrazione (Consiglio di Direzione) dirige l’impresa, pianifica, coordina e controlla l’andamento dell’impresa
2- Il Consiglio di Sorveglianza (Consiglio di Vigilanza) convoca e controlla il Consiglio di Amministrazione .
Ha diritti di informazione e di consultazione.
Ha diritto di approvazione rispetto alle decisioni imprenditoriali .
3- L’Assemblea Generale elegge i rappresentanti degli azionisti all’interno del Consiglio di Sorveglianza.
Si prende carico di una parte del lavoro svolto generalmente dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di Sorveglianza.
Decide sullo statuto aziendale e sull’impiego degli utili…”
(da http://www.boeckler.de/pdf/mb_2004_12_folien_it”aliano.pdf)




Marcello Fruttini

Inserito lunedì 27 febbraio 2012


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