24/04/2024
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Aree boscate e condono abusi
Sollecito per l’abrogazione dell’art.124 della legge regionale che vorrebbe legittimare le costruzione abusive nei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico


Si allega sollecito alla Petizione per l’abrogazione dell’art.124 della legge regionale sulla semplificazione amministrativa n. 8 del 2011, con il quale si vorrebbe legittimare le costruzione abusive nei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico provvedimentale e continuare ad edificare negli stessi boschi.

La comunicazione contiene anche l’istanza di indennizzo per il ritardo da parte del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

Avv. Urbano Barelli

Vicepresidente Italia Nostra onlus

Presidente della Sezione di Perugia di Italia Nostra onlus

Al Presidente del Consiglio regionale della Regione Umbria.
Al Presidente della II Comissione consiliare della Regione Umbria.
Ai Consiglieri regionali della Regione Umbria.
Alla Direzione risorse umane, finanziarie e strumentali della Regione Umbria.
LORO SEDI
* *** *

Il sottoscritto Avv.Urbano Barelli, Vicepresidente nazionale di Italia Nostra onlus, nonché Presidente della Sezione di Perugia della medesima associazione, con domicilio in Perugia alla Via Cesare Beccaria n.11, PEC: urbano.barelli@avvocatiperugiapec.it; fax n.0755837761;
premesso che
• a seguito di segnalazione di Italia Nostra onlus, con delibera dell’11 novembre 2011 il Consiglio dei Ministri, ha impugnato la legge regionale n.8 del 16 settembre 2011 per l’illegittimità costituzionale di dieci articoli tra i quali l’art.124;
• in data 15 novembre 2011 il sottoscritto ha inoltrato a mezzo posta elettronica certificata la Petizione avente ad oggetto: “Petizione ex art.20, comma 3, dello Statuto regionale e art.61 della legge regionale n.14 del 2010 e istanza di avvio dell’iter legislativo di modifica della legge regionale della Regione Umbria n.8 del 16 settembre 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale del 21 settembre 2011, n.41 (suppl.ord.n.1) recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali”;
• con la suddetta Petizione si è chiesto l’avvio dell’iter legislativo di abrogazione dell’art.124 della citata legge regionale 16 settembre 2011, n.8 relativo alle aree boscate e di modifica degli altri articoli della stessa legge regionale oggetto di impugnativa per illegittimità costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
• la suddetta Petizione è stata rubricata come “ATTO N.661” ed è stata inviata a tutti i Consiglieri regionali in data 18 novembre 2011;
• alla Petizione venivano allegati cinque articoli di stampa relativi alla ricordata legge regionale sulla semplificazione amministrativa che sono stati trasmessi in data 21 novembre 2011 a tutti i consiglieri regionali;
• con nota prot.n.0005338 del 29 novembre 2011, il sottoscritto è stato invitato a partecipare all’audizione della II Commissione consiliare permanente per il giorno 2 dicembre 2011, ore 10,00;
• il 2 dicembre 2011 si è regolarmente svolta l’audizione nel corso della quale il sottoscritto ha precisato ulteriormente le proprie istanze con richiesta alla II Commissione consiliare permanente di deliberare, ex art.103 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la presa in considerazione della Petizione e di chiedere che la medesima Petizione sia trasmessa da parte del Presidente del Consiglio - unitamente agli allegati, alla presente memoria e ai documenti, oltre alla ricostruzione dell’iter di approvazione dell’art.124 - alla Giunta regionale e al Consiglio regionale al fine di:
 avviare con urgenza l’iter di abrogazione dell’art.124 della legge regionale n.8 del 2011, al fine di evitare il consolidamento di attività edilizie già realizzate e nuove costruzioni nelle zone boscate sottoposte a vincolo paesaggistico provvedimentale, ma anche in tutte le altre zone boscate a tutela della “Risorsa Umbria”, del suo paesaggio e dell’assetto idrogeologico del territorio;
 accertare se il Dirigente dell’Ufficio urbanistica della Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture della Giunta regionale ha esercitato tutti i compiti e le funzioni di legge e di regolamento utili ad evitare che il Consiglio regionale approvasse una norma il cui contenuto risulta essere (a) in aperto contrasto con il parere legale, richiesto dal medesimo Dirigente e dallo stesso pienamente conosciuto, del Servizio attività giuridico-amministrative e rapporti istituzionali con il Governo della Giunta regionale, con il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria e con due sentenze della Corte di Cassazione rese sulla specifica vicenda di S.Feliciano di Magione; (b) in contrasto con la normativa statale di cui al D.Lgs.n.42/2004 come ha rilevato il Governo con l’impugnativa dell’art.124, insieme ad altri, innanzi alla Corte costituzionale;
 accertare se sussiste compatibilità o opportunità tra l’incarico di Responsabile della Sezione “Attività e piani comunali in materia urbanistica” presso il Servizio Urbanistica della Giunta regionale e quello di Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture, viabilità e ambiente e arredo urbano presso il Comune di Magione;
 all’esito degli accertamenti chiesti e delle verifiche effettuate, adottare i provvedimenti del caso, compresa la rotazione ed il rinnovo degli incarichi del Servizio Urbanistica della Giunta regionale;
 in via subordinata, nel caso di dubbi interpretativi sull’intera vicenda e sulla portata e sulle possibili conseguenze del ricordato art.124, richiedere un parere legale al competente Servizio attività giuridico-amministrative e rapporti istituzionali con il Governo della Giunta regionale;
• in data 28 dicembre 2011 è stato pubblicato sul BUR della Regione Umbria n.60 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale n.8 del 2011 ad oggi nessuna risposta da parte di codesto Consiglio regionale è pervenuta al sottoscritto in merito alla più volte citata Petizione e alla Memoria con istanze scritte depositata nel corso della ricordata audizione del 2 dicembre 2011;
visti
• l’art.61, comma 2, legge Regione Umbria 16 febbraio 2010, n.14, il quale stabilisce che “il Presidente del Consiglio regionale comunica al presentatore della petizione le determinazioni assunte al riguardo, entro sessanta giorni”;
• l’art. 23, comma 2, della citata legge regionale sulla semplificazione amministrativa n. 8 del 2011, rubricato “Indennizzo da ritardo” , il quale dispone che “la Regione, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento è tenuta a corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 70,00 (settanta) euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000,00 (duemila) euro”;
considerato che
la discussione del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso gli articoli impugnati della legge regionale n.8 del 16 settembre 2011 presso la Corte Costituzionale è stata già fissata per l’udienza del 3 luglio 2012;
tutto ciò premesso, visto e considerato, con riserva di ogni azione;
chiede
• al Presidente del Consiglio regionale della Regione Umbria di dare riscontro alla Petizione del 15/18 novembre 2011 (Atto n.661) e alla Memoria per l’audizione del 2 dicembre 2011;
• al Presidente della II Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Regione Umbria di dare riscontro alla Petizione ed alla Memoria per l’audizione del 2 dicembre 2011;
• alla Direzione risorse umane, finanziarie e strumentali della Regione Umbria a corrispondere l’indennizzio per il mero ritardo nella misura stabilita dal citato art.23 della legge regione Umbria n.8 del 2011.

Perugia, 23 marzo 2012.
 



Avv. Urbano Barelli

Inserito domenica 25 marzo 2012


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