06/10/2024
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Applicare la Costituzione e le leggi: sbarco immediato per i migranti trattenuti sulla nave Diciotti
Il Ministro dell’Interno non ha alcun potere sulla vita e la libertà delle persone recuperate in mare, alle quali non può impedire lo sbarco e l’esercizio dei loro diritti


Dopo il comunicato di Magistratura Democratica (21/8/18) e dopo l’intervento del garante Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma (il Manifesto 22/8/2018), anche il Presidente della Camera, on Fico, ha chiesto che si proceda allo sbarco delle 177 persone trattenute sulla nave Diciotti. Occorre chiarire perché questa situazione è intollerabile.
Il trattenimento da oltre cinque giorni dei profughi recuperati in mare in un’operazione di salvataggio è un atto arbitrario che viola la Costituzione italiana, la disciplina giuridica dell’immigrazione e le Convenzioni internazionali.
Innanzitutto occorre premettere che questa persone si trovano in Italia e sono soggette alla protezione della Costituzione e delle leggi italiane, ciò perché le navi militari sono “territorio italiano”, anche in acque internazionali, e, per di più, nel caso in questione la nave si trova in acque nazionali, attraccata al porto di Catania.
In base alle Convenzioni internazionali le persone salvate in mare devono essere sbarcate in un o posto sicuro, dove i loro diritti fondamentali non siano messi a rischio, altrimenti si verificherebbe un’omissione di soccorso (art. 593, 2° comma del codice penale).  Le navi della Guardia Costiera svolgono un servizio pubblico essenziale per la protezione delle coste e la salvaguardia della vita umana in mare ed è inconcepibile che la loro missione venga ostacolata da un organo governativo bloccandone l’attività a tempo indeterminato.
L’art. 13 della Costituzione italiana prevede che la libertà personale è inviolabile e si applica anche ai migranti a bordo della nave Diciotti, come si applica nei loro confronti la disciplina giuridica dell’immigrazione vigente in Italia perché non possono esistere nel nostro ordinamento zone franche dal diritto.
Il Ministro dell’Interno non ha alcun potere sulla vita e la libertà delle persone recuperate in mare, alle quali non può impedire lo sbarco e l’esercizio dei loro diritti, sia il diritto di chiedere l’asilo, sia il diritto alla protezione dei minori. Per di più è inammissibile la minaccia di riportarli in Libia, condotta che integrerebbe gravi illeciti penali, mettendo in pericolo la vita stessa dei migranti.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha già condannato una volta l’Italia (Khlaifia, Grande camera, sentenza 15.12.2016), in un caso in cui i migranti vennero ospitati su alcune navi della Moby Line, senza vedere un giudice e senza molte altre garanzie e per tempi superiori alle 48 ore.
I diritti e le libertà previsti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo non possono essere sospesi nei confronti di alcune categorie di persone o in alcune zone del territorio nazionale. La condotta del Ministro dell’interno infligge un gravissimo vulnus alla Costituzione italiana creando un buco nero, una sorta di Guantanamo italiana, nella quale non vige il diritto ma la legge della giungla.
A fronte di questi eventi, rivendichiamo la perenne validità ed inviolabilità della Costituzione italiana.

Roma, 22 agosto 2018
Alfiero Grandi, Domenico Gallo



Coordinamento per la democrazia costituzionale

Inserito venerdì 24 agosto 2018


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