24/04/2024
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La parola fine sulle pretese di Agriflor per la variante
Il Consiglio di Stato smentisce Agriflor circa la pretesa di aver ottenuto una variante urbanistica. La sentenza dimostra anche che Agriflor opera in condizioni di assoluta incompatibilità urbanistica-ambientale e deve chiudere i battenti!


Una sentenza precisa, autorevole, netta, definitiva, e naturalmente inappellabile quella della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 584 dell’11 ottobre 2018: in un solo colpo smentisce Agriflor circa la pretesa che l’approvazione dell’autorizzazione a suo tempo (chissà come!) ottenuta costituisca variante allo strumento urbanistico, pretesa che faceva leva sull’art. 208 del d.lgs. 52/2006 (l’ultimo degli appigli, pur legati ad esili cavilli), perché ribadisce con fermezza che “tale ipotesi va ritenuta di stretta interpretazione”, come si legge in una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato (emessa dalla sezione Quinta l’11 dicembre 2015 con il n. 5658), ma per di più sembra quasi ammonire l’azienda quando spiega che, proprio perché “di stretta interpretazione”, quella ipotesi è “non estensibile a casi diversi rispetto a quelli ivi contemplati relativi alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (non anche per la modifica di quelli già esistenti sottoposti al diverso regime autorizzatorio di cui all’art. 29 quater D.lgs. 152/2006)”.

Stupisce anzi come i ricorrenti abbiano fatto leva sul D.lgs. del 2006 (interpretandolo ovviamente a proprio favore) ma non si siano accorti (o lo abbiano ignorato!) del successivo d.lgs. e della prima sentenza del Consiglio di Stato…

Ci si chiede: ma come si poteva sperare che il Consiglio di Stato ignorasse o non tenesse presenti le sue stesse sentenze? O è arroganza o è malafede, ci sembra!

Ma la sentenza, in verità, costituisce per noi tutti (si vuol dire la cittadinanza intera!) una duplice buona notizia e vittoria: non solo testimonia che Agriflor è ormai alla frutta visto che tenta di aggrapparsi anche all’impossibile, ma dimostra anche, e finalmente, che non c’è verso: Agriflor opera in condizioni di assoluta incompatibilità urbanistica-ambientale  e deve chiudere i battenti!

COMITATO SPONTANEO “ANTIPUZZA” DI VILLA PITIGNANO, PONTE FELCINO, BOSCO E RAMAZZANO

Pubblichiamo per intero la sentenza:


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7046 del 2017, proposto da
Agri Flor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso la sede di Roma della Regione Umbria, via Barberini, 11;
Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Zetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pietro Bonanni in Roma, via G. P. da Palestrina, 19;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Tarantini, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per l’Umbria, sede di Perugia, sezione prima, n. 552 del 23 agosto 2017, resa tra le parti, concernente talune misure ambientali per lo stoccaggio di rifiuti e la declaratoria di inefficacia di una SCIA.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria, del Comune di Perugia e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la società appellante, gli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, per la regione Umbria, l’avvocato Maria Grazia Graziani, su delega dell’avvocato Paola Manuali, per il comune di Perugia, l’avvocato Luca Zetti, e per l’ARPA Umbria, l’avvocato Giovanni Tarantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con un primo ricorso (n.r.g. 325/2016) la Agri Flor s.r.l. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per l’Umbria, sede di Perugia, la determina dirigenziale n. 6902 del 27 luglio 2016, con la quale la regione Umbria ha imposto alla stessa società una serie di adempimenti in materia di stoccaggio e compostaggio dei rifiuti trattati nel suo impianto di produzione fertilizzanti organici.

2. Con successivi motivi aggiunti ha poi impugnato:

- la nota della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo, Servizio autorizzazioni Ambientali della Regione Umbria, del 19 agosto 2016, con la quale la società avrebbe dovuto entro il 31 agosto del 2016 trasmettere al Servizio e all’ARPA Umbria un cronoprogramma delle operazioni di abbassamento dei cumuli indicandone le modalità, nonché l’elenco dei destinatari del recapito del materiale;

- la determina dirigenziale n. 6902 del 27 luglio 2016, nonché la determinazione dirigenziale n. 2917 del 6 luglio 2015 della Provincia di Perugia, Area Ambiente e Territorio, Servizio Gestione e Controllo Ambientale, nella parte in cui è stato richiesto che il materiale presente nell’impianto fosse sempre chiaramente indentificato in lotti, mediante cartelli di identificazione;

- la determina dirigenziale n. 12772 del 15 dicembre 2016, con la quale la Regione Umbria ha stabilito di fissare in 60 giorni il nuovo termine per l’adempimento alle prescrizioni di cui alla precedente determinazione dirigenziale n. 6902 del 27 luglio 2016.

3. Con ricorso (n.r.g. 364/2016), la Agri Flor ha poi impugnato la nota del dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio U.O. Edilizia Privata - SUAPE del Comune di Perugia prot. n. 2016/0130040 del 15 luglio 2016 avente ad oggetto “Segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 111316 del 30.6.2015. Comunicazioni”, con la quale è stata dichiarata priva di efficacia la segnalazione certificata d’inizio attività a sanatoria di opere realizzate dalla ricorrente nell’impianto, in quanto poste in essere in assenza del necessario titolo abilitativo.

4. Con altro ricorso (n.r.g. 393/2016) la società ha impugnato la nota del dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio – U.O. Edilizia Privata – SUAPE del Comune di Perugia prot. n. 131242 del 18.7.2016, avente ad oggetto “Adeguamento alle BAT del sito in Strada della Fornace, loc. Villa Pitignano, prescritto dalla provincia di Perugia con l’autorizzazione integrata ambientale di cui alla d.d. provinciale n. 2917/2015. Comunicazioni.”, con la quale è stata rilevata la non realizzabilità delle opere di cui al progetto di massima concernente il sito predetto e con riferimento all’autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) di cui alla determina della provincia di Perugia n. 2917 del 6 luglio 2015.

5. Con ricorso (n.r.g. 413/2016) la Agri Flor ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 9247 del 30 settembre 2016, con la quale la Regione Umbria ha diffidato la società ricorrente ad adottare entro 180 giorni tutte le misure volte a superare i rilievi espressi dal Comune di Perugia con il provvedimento di declaratoria di inefficacia della scia in sanatoria delle opere in contestazione, e con successivi motivi aggiunti, la società ha nuovamente gravato la determinazione dirigenziale n. 9247 del 30 settembre 2016, già impugnata con il ricorso principale.

6. Con un ultimo ricorso (n.r.g. 9/2017) la Agri Flor ha, infine, impugnato l’ordinanza n. 30 del 28 novembre 2016 con la quale il Comune di Perugia ha ordinato la demolizione degli opere in contestazione.

7. Il Ta.r. per l’Umbria, dopo aver riunito i suddetti ricorsi, con la sentenza indicata in epigrafe, in parte li ha respinti e in parte li ha dichiarati inammissibili.

7.1. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto inammissibile il primo ricorso (n.r.g. 325/2016) ed i relativi motivi aggiunti nella parte in cui sono state contestate le misure imposte alla società ricorrente. Quest’ultima, infatti, non avrebbe impugnato o lo avrebbe fatto tardivamente la presupposta determinazione provinciale n. 2917/2015 e il “rapporto istruttorio” alla stessa allegato.

Lo stesso Tribunale, ha poi rilevato l’infondatezza delle ulteriori censure sia con riferimento alla lamentata inadeguatezza del termine assegnato per provvedere, tenuto conto della molteplici proroghe concesse al riguardo alla ricorrente, sia con riferimento al prospettato difetto di istruttoria e di valutazione riguardante il prescritto abbassamento dei cumuli, alla luce dell’istruttoria tecnica svolta in occasione del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e dall’ARPA.

7.2. Il T.a.r. ha ritenuto infondato anche il secondo ricorso (n.r.g. 364/2016), non condividendo la tesi secondo cui il provvedimento impugnato (comunicazione di inefficacia della segnalazione certificata) fosse stato adottato in violazione dei principi e criteri in tema di autotutela decisoria di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (gli interventi edilizi ricadevano in zona sottoposta a vincolo ambientale e quindi presupponevano la valutazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004). Inoltre, ha rilevato che gli stessi interventi, per le loro dimensioni, non potevano considerarsi come di “restauro e risanamento conservativo” ovvero ricompresi tra gli “impianti tecnologici posti a servizio delle attività produttive”, suscettibili come tali di essere assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività.

7.3. Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso (n.r.g. 393/2016) con cui la società Agri Flor ha impugnato la comunicazione di non realizzabilità delle opere di cui al progetto presentato di adeguamento alle BAT (best available tecniques). La comunicazione, infatti, non avrebbe avuto carattere immediatamente lesivo, essendo un parere reso a seguito della erronea presentazione dell’istanza di adeguamento del sito presso lo sportello delle attività produttive del comune di Perugia, anziché presso i competenti uffici regionali.

7.4. Il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso (n.r.g. 413/2016), seguito da motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 9247 del 30 settembre 2016, con la quale la Regione Umbria ha diffidato la società ad adottare entro 180 giorni tutte le misure volte a superare i rilievi espressi dal Comune di Perugia con il provvedimento di declaratoria di inefficacia della scia a sanatoria delle opere in contestazione. I precedenti atti autorizzativi richiamati dalla ricorrente per giustificare la propria condotta avrebbero riguardato la conformità dell’impianto esistente al momento del rilascio dell’AIA n. 2971 del 6 luglio 2015 e non anche il progetto di adeguamento alle BAT.

7.5. Il T.a.r. ha ritenuto infine infondato anche l’ultimo ricorso (n.r.g. 9/2017) con il quale l’Agri Flor ha impugnato l’ordinanza n. 30 del 28 novembre 2016 del comune di Perugia di demolizione delle opere per le quali era stata presentata a suo tempo la segnalazione certificata di inizio attività, oggetto della declaratoria di inefficacia.

8. Contro la predetta sentenza del T.a.r. per l’Umbria, l’Agri Flor ha proposto appello, prospettando i seguenti motivi di censura.

8.1. Error in procedendo ed in iudicando – Omessa pronuncia.

8.1.1. Con il terzo motivo del primo ricorso introduttivo del giudizio (n.r.g. 325/2016), la società appellante ha contestato le prescrizioni contenute nella determina regionale n. 6902/2016, con la quale le è stato imposto di identificare il materiale presente nell’impianto in lotti, mediante cartelli di identificazione, in ogni fase dello stoccaggio (iniziale e finale), del processo (biossidazione, maturazione) e del confezionamento.

Secondo l’appellante, tale prescrizione, in relazione al ciclo produttivo, è di difficile attuazione (il prodotto finale sarebbe il risultato di un processo continuo di trattamento e miscelazione di rifiuti e materie prime e di conseguenza non sarebbe possibile identificare il materiale presente in appositi lotti).

Per questa ragione, la stessa società appellante aveva proposto una procedura di tracciabilità che tenesse conto delle peculiarità del processo produttivo, coerente con le prescrizioni poste dall’AIA rilasciata con determinazione provinciale n. 2917 del 1° luglio 2015.

8.1.2. Con la seconda censura contenuta nei successivi motivi aggiunti, l’appellante ha poi evidenziato che per “lotto” non può che intendersi una unità di prodotto che presenta, all’esito del medesimo processo aziendale, caratteristiche qualitative omogenee.

8.1.3. La sentenza impugnata ha invece dichiarato erroneamente inammissibile i due profili di gravame in conseguenza della mancata impugnazione della presupposta determina provinciale n.

n. 2917/2015 e del rapporto istruttorio alla medesima allegato (il cui contenuto è stato discusso e approvato in sede di conferenza di servizi).

Per l’appellante, invece, le censure sollevate hanno riguardato solo la determina regionale n. 6902/2017 e la sua contraddittorietà rispetto alla precedente azione amministrativa che ha portato all’emanazione dell’AIA. Nei motivi aggiunti, le contestazioni sulla determina provinciale n. 2917/2015 sono state solo riferite alla sua interpretazione.

8.2. Error in iudicando – Omessa pronuncia – Travisamento dei fatti.

8.2.1. Con i motivi di cui al secondo ricorso (n.r.g. 364/2016), l’Agri Flor ha impugnato la nota n.130040/2016 del comune di Perugia, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della SCIA a sanatoria presentata in data 30 giugno 2015.

Con il terzo ricorso (n.r.g. 413/2016) è stata impugnata la determinazione n. 9247/2016 della regione Umbria, nella parte in cui ha preso atto della dichiarazione di inefficacia della predetta SCIA,

Con il quarto ricorso (n.r.g. 9/2017) è stata gravata l’ordinanza di demolizione n. 34/2016 del comune di Perugia, riguardante anche le opere interessate dalla SCIA

La sentenza impugnata ha erroneamente respinto tutti i predetti ricorsi.

8.2.2. Innanzitutto, secondo l’appellante le opere realizzate avrebbero potuto essere realizzate, per le loro caratteristiche e dimensioni, tramite segnalazione certificata di inizio attività, rientrando, peraltro, nel novero degli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Trattandosi di un locale per lo stoccaggio di materiali finalizzati al ciclo produttivo, di un manufatto con funzione di biofiltro per il trattamento dell’aria, di una piattaforma pesa con annesso locale tecnologico di servizio, gli stessi potevano essere considerati “impianti posti a servizio delle attività produttive”, secondo la nozione dell’art. 158 della legge regionale dell’Umbria n. 1/2015).

8.2.3. Il T.a.r. ha invece erroneamente ritenuto che, alla luce dell’art. 7, comma 1, della legge regionale dell’Umbria n. 1/2015, le opere fossero assoggettate al permesso di costruire previsto per le nuove costruzioni (nel caso di specie non vi sarebbe invece stata la trasformazione permanente del suolo in precedenza non edificato in quanto manufatti realizzati all’interno del perimetro dell’impianto autorizzato con AIA, già completamente edificato).

8.2.4. La sentenza sarebbe inoltre erronea anche con riferimento:

- alla constatata inefficacia della SCIA in sanatoria in ragione dell’assenza dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 142, D.Lgs. n. 42/2004;

- alla esclusione della dedotta violazione dei principi in materia di autotutela (la presentazione della SCIA aveva consolidato il titolo autorizzatorio);

- alla ritenuta infondatezza della violazione degli obblighi partecipativi e di ponderazione tra l’interesse pubblico e quello del privato.

8.3. Error in procedendo ed in iudicando – Omessa pronuncia – motivazione insufficiente e contraddittoria.

8.3.1. Con il secondo motivo del ricorso n.r.g. 393/2016, Agri Flor ha impugnato la nota n. 131242 del 18 luglio 2016 del comune di Perugia con la quale è stato dichiarato inammissibile il progetto di adeguamento alle BAT.

Parallelamente, con il primo motivo del ricorso n.r.g. 413/2016, l’appellante ha eccepito la violazione l’errata applicazione della determina n. 9247/2016 della regione Umbria, nella parte in cui è stata diffidata a presentare un progetto di adeguamento alle BAT urbanisticamente compatibile.

Con il primo e il secondo motivo del successivo ricorso per motivi aggiunti il provvedimento è stato ulteriormente gravato per violazione degli artt. 29, quater e nonies, 196 e 208, del d.lgs.

n. 152/2006.

8.3.2. Il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto tutti i profili di censura sopra indicati rilevando l’inammissibilità degli stessi.

Secondo l’appellante, invece, l’atto comunale impugnato avrebbe avuto carattere immediatamente lesivo (il contenuto della nota sarebbe stato strutturato non già come espressione di un parere, rivolto ad un organo di amministrazione attiva, bensì quale vera e propria manifestazione di volontà provvedimentale).

8.3.3. In ogni caso, l’adeguamento alle BAT discendeva da prescrizioni contenute nei precedenti atti autorizzativi, ed in particolare nel rapporto istruttorio dell’ARPA facente parte integrante dell’AIA.

8.3.4. Sotto il profilo urbanistico, l’appellante rileva infine che il rilascio dell’AIA avrebbe avuto l’effetto di una variante urbanistica, cosicché l’area corrispondente all’intero perimetro dell’impianto autorizzato avrebbe ormai acquisito una vocazione inequivocabilmente produttiva, ivi compresa la parte che il PRG del Comune di Perugia classifica come area EA – area di particolare interesse agricolo.

9. Il comune di Perugia si è costituito in giudizio il 18 ottobre 2017, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato ulteriori documenti e scritti difensivi, per ultimo una memoria di replica il 16 aprile 2018.

10. La Regione Umbria e l’ARPA Umbria si sono costituite in giudizio il 13 novembre 2017, chiedendo anch’esse il rigetto del ricorso. L’ARAPA ha depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una memoria di replica il 19 aprile 2018.

11. La Agri Flor ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo una memoria di replica il 19 aprile 2018.

12. Questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 4808 del 17 novembre 2017, ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata limitatamente alla sollecita fissazione della discussione di merito del ricorso.

13. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 maggio 2018.

14. L’appello non è fondato, a prescindere dalle eccezioni di difetto di legittimazione passiva relativamente ai provvedimenti regionali e di carenza di interesse al ricorso di primo grado n.r.g. 9/2017 proposte dal comune di Perugia (all’ordinanza di demolizione impugnata è seguita un’istanza di regolarizzazione delle opere respinta dal Comune).

15. Va, innanzitutto, condivisa la tesi del T.a.r. in ordine all’inammissibilità delle censure mosse in primo grado sulla determinazione regionale n. 6902/2016, nella parte in cui la stessa Regione ha imposto all’appellante di “ottemperare alla prescrizione 5 paragrafo C Prescrizioni specifiche gestione rifiuti” (pag. 49 del Rapporto Istruttorio allegato alla det. dir. Provincia Perugia n. 2917/2015, con cui è stata rilasciata l’A.I.A.).

In sostanza, che il materiale presente nell’impianto dovesse essere sempre chiaramente identificato in lotti, mediante cartelli di identificazione che lo accompagnassero in ogni fase della lavorazione.

15.1. L’impianto per cui è causa risulta, infatti, operante nel campo dei rifiuti speciali non pericolosi già da tempo ed autorizzato con AIA rilasciata dalla provincia di Perugia con provvedimento n. 2917 del 6 luglio 2015. Alla stessa autorizzazione è stato allegato anche un rapporto istruttorio, redatto da ARPA Umbria, che descrive l’attività svolta e le emissioni prodotte e contiene circa 30 pagine di prescrizioni, precisandone le tempistiche di attuazione.

15.2. In particolare, al paragrafo “C. Prescrizioni specifiche gestione rifiuti” è previsto che la società è autorizzata a ricevere i rifiuti indicati nelle tabelle C- 1, tra cui “Rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata”, quali“ rifiuti biodegradabili di cucine e mense”, “rifiuti dei mercati”; “Deiezioni zootecniche”, tra cui “feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito”, “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale”; “Fanghi di depurazione delle industrie agroalimentari”; “Fanghi di epurazione dei reflui urbani”; “Rifiuti agroalimentari e altro”) C-2 (“Rifiuti legno cellulosici”) e C-3 (“Rifiuti agroalimentari e altro”), secondo le quantità riportate nella tabella C4 e “le modalità di gestione dei rifiuti e dei prodotti come indicati in Tab. C-5”.

15.3. Tra le modalità di gestione dei rifiuti, la Tabella C-5 prevede l’adeguamento dell’altezza dei relativi “cumuli” alle quote ivi indicate ed in particolare prescrive, per il “Rifiuto in maturazione”, ubicato nell’area H, una altezza massima di 4 metri; per la “miscela matura in attesa di vagliatura”, ubicata nelle aree N1, N2 e N3, una altezza massima di 8 metri.

15.4. La prescrizione n. 5 del paragrafo C (dopo la tabella C-6) stabilisce inoltre che “Il materiale presente nell’impianto deve essere sempre chiaramente identificato in lotti, mediante cartelli di identificazione che lo accompagnano in ogni fase dello stoccaggio (iniziale e finale), del processo (biossidazione, maturazione) e del confezionamento. In particolare su ogni cumulo deve essere posto idoneo cartellino indicante la data di inizio e fine formazione. Gli estremi del lotto di produzione, infine, devono venire riportati anche sulla bolla di consegna al fine di poter rintracciare, se necessario, il cliente anche dopo l’avvenuta consegna del prodotto”.

15.5. Risulta quindi con evidenza la fondatezza delle conclusioni del T.a.r. relativamente alla mancata o tardiva impugnativa (solo intervenuta con i motivi aggiunti al primo ricorso) della determina di rilascio dell’AIA, la quale già conteneva le prescrizioni poi ribadite nella nota della Regione n. 6902/2016.

16. Altrettanto infondate sono le prospettazioni di parte appellante in ordine all’inefficacia della SCIA presentata in sanatoria per alcune opere realizzate all’interno dell’impianto.

16.1. Nel caso di specie, non può, infatti, riscontrarsi alcuna violazione dei principi in tema di autotutela di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 in considerazione della carenza dei presupposti necessari ai fini della presentazione della stessa SCIA.

16.2. Quest’ultima, ha riguardato non solo opere stabilmente infisse al suolo (cfr. documentazione a corredo della segnalazione certificata, in cui sono stati raffigurati e descritti manufatti di rilevanti dimensioni), ma anche la realizzazione di interventi in un’area soggetta a vincolo paesaggistico ambientale che presupponevano una valutazione di compatibilità ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004.

16.3. In sostanza, la SCIA è stata presentata al di fuori dei meccanismi di operatività della stessa e la determinazione del Comune si è posta come atto dovuto in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5513 del 20 novembre 2013; sez. IV, n. 1413 del 24 marzo 2014).

16.4. Dal carattere di atto dovuto della determinazione comunale discende anche l’irrilevanza dei dedotti profili sulla mancata partecipazione e sull’insufficienza di una stringata motivazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2616; sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4213).

17. Quanto alla evocata natura provvedimentale della nota in materia di BAT del Comune (n. 131242/2016), va rilevato che, ai sensi degli artt. 5 e 29 ter del d.lgs. n. 152/2006, la competenza in materia di progetti di adeguamento degli impianti appartiene alla Provincia (cui è subentrata, ai sensi della legge regionale dell’Umbria n. 10/2015, la Regione).

17.1. Il comune di Perugia, pertanto, ha risposto alla sollecitazione della società appellante esprimendo solo un punto di vista che non avrebbe potuto tener luogo del provvedimento di spettanza regionale.

17.2. Per questa ragione, la medesima determinazione comunale non poteva, così come rilevato dal T.a.r., ritenersi autonomamente impugnabile.

17.3. In ogni caso, può essere condiviso quanto evidenziato nella sentenza impugnata relativamente alla circostanza che il progetto sulle BAT fosse nella sostanza esecutivo delle prescrizioni urbanistiche rese nell’ambito della conferenza di servizi convocata per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (determinazione provinciale n. 2917/2015).

Il Comune in quell’occasione ha infatti esaminato e ritenuto conforme la struttura dell’impianto esistente a quella data, struttura poi modificata dalle opere per le quali è stata richiesta la SCIA in sanatoria.

18. Sulla determina della regione Umbria n. 9247/2016, con la quale l’appellante è stata diffidata a presentare un progetto di adeguamento alle BAT dell’impianto, va innanzitutto evidenziato che sembrerebbe che la Regione ha nuovamente diffidato Agri Flor alla presentazione del progetto (cfr. memoria di parte appellante del 13 novembre 2017 con il richiamo alla determinazione n. 10541/2017).

18.1. Comunque, a prescindere da eventuali profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del punto, è sufficiente richiamare quanto sopra detto in ordine all’oggetto dei precedenti atti autorizzativi, in particolare all’AIA rilasciata con riferimento all’impianto esistente all’epoca.

18.2. Peraltro, come rilevato dal T.a.r., la Regione era competente ad adottare la medesima determinazione ai sensi dell’art. 29 decies del d.lgs. n. 152/2016 sul rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.

19. Non può ritenersi fondato anche quanto prospettato dalla società appellante in ordine all’efficacia di variante urbanistica dell’AIA.

19.1. E’ vero che l’art. 208 del d.lgs. n. 52/2006 prevede che l’approvazione dell’autorizzazione costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ma tale ipotesi va ritenuta di stretta interpretazione (cfr. Cons Stato, sez. V, 11 dicembre 2015 n. 5658), come tale non estensibile a casi diversi rispetto a quelli ivi contemplati relativi alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (non anche per la modifica di quelli già esistenti sottoposti al diverso regime autorizzatorio di cui all’art. 29 quater d.lgs. n. 152/2006).

20. Infine, quanto all’ordine di demolizione impugnato con il ricorso di primo grado n.r.g. 9/2017, è sufficiente rilevare che a seguito della constata abusività delle opere edilizie lo stesso è stato necessariamente adottato.

L'ordine di demolizione è infatti un atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2018, n. 4368).

21. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata.

22. In considerazione della complessità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo  Filippo Patroni Griffi





Inserito venerdì 19 ottobre 2018


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