Revocata l'ordinanza sull'abbattimento dei cinghiali
Castiglion del Lago: il testo della nuova ordinanza di revoca
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO PROVINCIA DI PERUGIA Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica Ordinanza numero 4 del 19/01/2021 Oggetto: REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 483/2020 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE INTRODUZIONE DI MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DEGLI UNGULATI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI CINGHIALI PRESENTI NELLE AREE URBANE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO IL SINDACO Premesso che in data 23/12/2020 è stata adottata l’ordinanza n. 483 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza del territorio comunale mediante introduzione di misure atte al contenimento degli ungulati appartenenti alla famiglia dei cinghiali presenti nelle aree urbane del Comune di Castiglione del Lago” sostenuta dall’urgente necessità di mettere in campo operazioni di controllo dei cinghiali (sus scrofa), dato che la pericolosità della presenza copiosa di tali animali, segnalata da più parti, comportava rischi specifici per la sicurezza di persone, in particolar modo sotto il profilo della sicurezza stradale in una zona interessata da viabilità pubblica con elevata intensità di traffico, oltre ad ingenerare percezione di insicurezza che di fatto limitava la libera fruizione dell’area indicata nell’ordinanza stessa; Valutato che - l’ordinanza si fondava sul presupposto dell’articolo 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 il quale statuisce che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; - con l’ordinanza, in riferimento alla ricordata disposizione normativa, si è inteso tutelare l’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione (messa a rischio, nel caso in argomento, dalla presenza dei selvatici in zona urbanizzata del territorio comunale); Preso atto delle obiezioni formulate da alcune associazioni sui contenuti dell’ordinanza e della contestuale volontà dell’Amministrazione Comunale di addivenire ad una soluzione concertata del problema; Dato atto che nel periodo di vigenza della richiamata ordinanza non risulta che siano stati effettuati interventi per dare concreta attuazione alla stessa, come da relazione del Comando di Polizia locale (prot. n. 1598 del 19.01.2021); Rilevato che la questione del contenimento dei cinghiali vada meglio e più efficacemente risolta con interventi organizzati fra più livelli istituzionali e fra i diversi attori preposti all’attuazione delle misure individuate, nel contesto di un superiore coordinamento regionale; Ritenuto, pertanto, di dover revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, l’ordinanza innanzi richiamata per ragioni di opportunità, in base ad una nuova ponderazione degli interessi che l’hanno determinata, nella prospettiva di un provvedimento della Regione Umbria utile a permettere l’avvio di un intervento, anche nell’ambito del Parco Regionale del Lago Trasimeno, in grado di superare l’attuale fase di criticità e di squilibrio ecologico causata dalla presenza di cinghiali nelle aree urbane sopra evidenziate, ripristinando così la normale condizione di vivibilità dell’area in esame; Visti - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; ORDINA la revoca, con effetto immediato, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, dell’ordinanza n. 483 del 23/12/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza del territorio comunale mediante introduzione di misure atte al contenimento degli ungulati appartenenti alla famiglia dei cinghiali presenti nelle aree urbane del comune di Castiglione del Lago”. (omissis) Castiglione del Lago, li 19/01/2021 Sindaco Matteo Burico
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