Lavori di sbancamento in un corridoio ecologico
Segnalati lavori in zona Fonti della Rocchetta e Valle del Fonno
Spett.le Regione Umbria, Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici Spett.le Comando Carabinieri Forestali Gualdo Tadino Spett.le Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria Spett.le Ministero della Transizione Ecologica Spett.le Ministero della Cultura La presente per conto del Comitato Pro Acqua di Gualdo Tadino, in persona del Presidente Alessandro Brunetti, che legge la presente, anche per ratifica del mandato difensivo conferito alla scrivente, per segnalare alle SS.LL. quanto segue. Presso la zona Fonti della Rocchetta e Valle del Fonno, esattamente nell'area ove afferiscono i pozzi R3 e R4 di Rocchetta S.p.A., hanno fatto ingresso dei mezzi d'opera, e hanno effettuato lavori di sbancamento che, quanto meno, avrebbero necessitato la previa Valutazione d'Incidenza Abientale, ricadendo, come da mappa allegata, in area, oltre che gravata da usi civici, contermine al SIC "Monti Maggio- Monte Nero", ovvero in un corridoio ecologico. Anche, di recente, il Consiglio di Stato, confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela di permessi di costruire rilasciati in siti di Rete Natura 2000 senza valutazione di incidenza, ha affermato inequivocabilmente che la VINCA è requisito di validità e non di efficacia, insuscettibile di venire sanato ex post o di venir temperato da affidamenti di sorta sul rilascio di titoli conseguiti illegittimamente all’esito di procedure non partecipate dal pubblico (Consiglio di Stato, Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4135). Ancora, "La valutazione d’incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. L’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. La valutazione del rischio dev’essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto" (Consiglio di Stato Sez. IV n. 4327 del 13 settembre 2017). Per quanto sopra, il Comitato pro acqua Gualdo chiede, mio tramite, un sopralluogo urgente volto ad accertare la correttezza delle procedure amministrative in corso e di quelle già evase, e se è stata svolta la VincA, con l’adozione di ogni provvedimento conseguente, compresa la sospensione immediata dei lavori. Resto in attesa di effettivo positivo riscontro, salva ogni riserva in difetto. Con osservanza, Avv. Valeria Passeri per
Comitato Pro Acqua Gualdo Tadino
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